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di PIERANTONIO LUTRELLI
La storia infinita del Comune di Tursi è all’ennesimo capitolo. E’ stata accolta la sospensiva dal Tar Basilicata. L’amministrazione Guida vince il ricorso e torna in carica. Ora resta da capire se tra i componenti del consiglio comunale pieno di subentrati non eletti, vi sono oltre al sindaco, otto componenti coraggiosi disposti a reggere l’urto contro un’opinione pubblica incredula rispetto a quanto accaduto. Ma il diritto si sa, è il diritto. Così è potuto accadere che il sindaco defenestrato, Antonio Guida, abbia potuto nuovamente far ricorso al primo grado della giustizia amministrativa in virtù del fatto che l’ordinanza del Consiglio di Stato numero 1241 del 10 marzo scorso, si basava sul ricorso contro la sospensione dell’assise municipale. Stavolta il tutto inizia daccapo, perché a essere impugnato è lo scioglimento del Consiglio (avvenuto con Decreto del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano dell’8 aprile 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 maggio scorso), che, si badi bene, è un altro atto amministrativo.
A far ricorso, con il sindaco, Antonio Guida, al Tar di Basilicata contro il Presidente della Repubblica Napolitano ed il Ministero degli Interni (atto datato 25 maggio scorso a firma dell’avvocato Donatello Genovese di Potenza), Filippo Palermo, Tommaso Tauro, Angelo Viviano, Pasquale Russo, Vincenzo De Paola e Natale Vallone, e non più tutta la ex maggioranza. Infatti tre ex assessori e due ex consiglieri, Francesco De Simone (candidato anch’egli alla Provincia nella lista di Franco Stella), Pietro Santamaria, Francesco Marra, Domenico Lapolla e Luigi D’Alessandro avevano, non firmando il ricorso, preferito la politica piuttosto che le aule del Tar. Ora resta da capire quando Guida si insedierà al posto del commissario prefettizio Emilia Capolongo. Dopodichè solo in consiglio comunale si potrà vedere se il l’Amministrazione reggerà.
Intanto, facendo un calcolo dello zoccolo duro di Guida tra i suoi consiglieri pare che non arrivi a superare le 7-8 unità. Così se non arriveranno stampelle da parte della minoranza (subentrati a loro volta alla minoranza eletta), questa nuova esperienza finirà prima ancora di nascere. E senza nove irriducibili, stavolta non c’è Tar e Consiglio di Stato che tenga. La vicenda è comunque così controversa che stenta a sembrare vera. Infatti, se si pensa che nove dimissionari ne lasciarono in Consiglio soltanto otto, che si trovarono in nove grazie all’escamotage “Santagata”, si rischia di non capirci più niente. Il Consiglio di Stato, nel suo ultimo provvedimento, aveva detto che “ritenuto che l’appello appare assistito da censure di sufficiente consistenza, le dimissioni del 5/6 marzo 2008 – che appaiono suscettive di semplice regolarizzazione – denotando, sul piano sostanziale, il ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 141 del D.lgs n. 267/2000” e che “sussistono, altresì, dubbi significativi in merito alla validità della surroga del consigliere Santagata” (primo surrogato nel consiglio del 15 marzo 2008, ndr). In sostanza il Consiglio di Stato aveva valutato la volontà dei dimissionari che era quella dello scioglimento del consiglio, ai sensi dell’art. 141 del Dlgs 267/200 e non di dimissioni personali ai sensi dell’art. 38 dello stesso Dlgs.
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