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Gli assessori, e i politici locali, hanno l’obbligo di astenersi nelle votazioni nelle quali si decide l’assunzione di un loro familiare, come nel caso delle mogli, anche se non ci sono norme regionali che regolamentano questo tipo di assunzioni ‘nepotistiche’.
A sottolinearlo è la sentenza numero 26617 della Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso della Procura di Catanzaro contro la decisione del gup che, nel luglio 2007, aveva prosciolto l’ex assessore regionale al Lavoro, Egidio Masella (nella foto), dall’accusa di tentato abuso d’ufficio.
L’assessore aveva proposto l’assunzione della moglie, Lucia, come capo della sua segreteria particolare e non si era astenuto dal votare la relativa delibera, il 5 agosto 2005.
La nomina della signora veniva formalizzata, il 16 settembre 2005, con provvedimento del presidente della Giunta regionale. Però, in seguito, alla moglie dell’assessore non fu stipulato alcun contratto nè venne corrisposto alcuno stipendio. Insomma, la delibera rimase inattuata.
Per questo il gup aveva prosciolto il politico locale ritenendo che non aveva fatto conseguire alla consorte alcun vantaggio. Ma la Procura di Catanzaro non ha condiviso questa tesi e ha reclamato in Cassazione sostenendo che l’assessore deve essere processato per tentato abuso d’ufficio in quanto «nel tentativo non può esserci ancora vantaggio» e si era trattato di una assunzione di favore in violazione dell’obbligo di astensione, a nulla rilevando che non ci fosse una normativa regionale che regolamentasse una simile materia. La Cassazione, accogliendo il reclamo, ha rinviato tutti gli atti al tribunale di Catanzaro affinchè riesamini la vicenda.

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