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I giudici del Riesame reale di Cosenza rivedono l’impianto accusatorio di “Gutenberg”, l’inchiesta sui presunti falsi infermieri professionali, avallando di fatto la tesi dell’accusa, in questa vicenda rappresentata dal procuratore capo Dario Granieri e dal pubblico ministero Francesco Minisci. I magistrati si sono espressi ieri, a seguito dei riesami svoltisi gli scorsi 8 e 10 gennaio. Nello specifico le sue sezioni penali cosentine sono state chiamate in causa dagli avvocati difensori, che hanno sollecitato il dissequestro dei beni dei loro indagati, ammontante alla somma che gli stessi avrebbero negli anni
indebitamente guadagnato a seguito delle prestazioni effettuate all’interno degli
ospedali e cliniche del Cosentino. Ebbene, per giudici del Riesame reale di Cosenza la truffa c’è stata e può essere tuttora perseguibile penalmente. Il reato, per come aveva invece ipotizzato il Tdl di Catanzaro (quello che nel periodo natalizio ha clamorosamente revocato tutti gli arresti domiciliari) non è da ritenersi prescritto, in quanto in questo caso abbiamo a che fare con un raggiro a tutti gli effetti permanente e riconducibile, per come sostenuto dalla stessa Procura, all’ultima retribuzione. L’accusa di truffa aggravata è però da
indirizzare, sempre secondo il Riesame reale di Cosenza, solo a quegli infermieri che hanno lavorato presso gli ospedali e le strutture dell’Asp. Stessa cosa non può dirsi nei confronti dei sanitari che hanno lavorato nelle strutture private,
in quanto in questo caso doveva essere lo stesso ente privato a denunciare gli infermieri. Un difetto di querela, insomma, che rende nullo l’atto della Procura, che nella sua accusa aveva equiparato gli ospedali pubblici alle cliniche private.
Per questo i giudici cosentini hanno disposto il dissequestro dei beni riconducibili agli infermieri professionali che prestano servizio nelle cliniche, confermando invece quelli effettuati a carico degli infermieri indagati che lavorano negli ospedali pubblici.
LA MOTIVAZIONE
Le due sezioni del Riesame cosentino hanno reso note le loro decisioni nel corso della giornata di ieri. La prima a depositare è stata la seconda sezione penale, quella presieduta dal giudice Gallo (a latere Pappalardo e De Vuono). Nella tarda serata di ieri ha invece depositato la prima sezione penale del Riesame reale, presieduta dal giudice Francesca Marrazzo (a latere Isabella Russi e Gianfranco
Grillone). E’ stata proprio quest’ultima ad entrare nel merito, affiancandosi di fatto, e comunque con qualche differenziazione, alle tesi della pubblica accusa. Secondo i giudici cosentini, infatti, “l’illiceità della prestazione (di lavoro degli infermieri indagati, ndr) è un dato obiettivo”. Secondo i giudici, infatti,
“ciò che caratterizza il caso di specie non è tanto la funzione economico-sociale
del rapporto lavorativo avente astrattamente ad oggetto le mansioni infermieristiche, quanto le conseguenze del raggiro operato dagli indagati e, cioè, il concreto esercizio, da parte di questi, di mansioni per accedere alle
quali è necessario munirsi di un titolo avente valore legale. In altri termini – osservano i giudici della prima sezione penale – è illecito l’oggetto di quel contratto che prevedesse – a prescindere dalla buona o mala fede del datore di lavoro – l’attribuzione di compiti specialistici protetti a soggetti non titolati”. Sarebbe, di conseguenza, “paradossale e intimamente contraddittorio – scrivono i giudici contestando di fatto il Tdl di Catanzaro – che l’ordinamento, da un lato, punisse con una sanzione penale il falso infermiere e, dall’altro, in forza di un malinteso principio di tutela del rapporto di fatto, ne salvaguardasse
le retribuzioni, quasi che il soggetto truffato possa arricchirsi dell’attività svolta da chi è, per definizione, incompetente”. E’, dunque, “la retribuzione – osserva il collegio cosentino – che costituisce il danno economicamente valutabile”. “Per quanto – prosegue – non vi sia, allo stato, la prova dell’esistenza di un danno economicamente valutabile già al momento dell’assunzione, ciò nondimeno è sempre al raggiro attuato in questa fase dall’indagato che possono essere ricondotte le retribuzioni percepite”. Per il collegio giudicante “saremmo cioè al cospetto di un reato a consumazione prolungata, risalente alla percezione della prima retribuzione e protrattosi fino all’erogazione dell’ultimo stipendio”. Il contrario, dunque, di quanto asserito dal Tdl di Catanzaro, secondo il quale il reato andava invece contestato al momento dell’assunzione.
IL DIFETTO DI QUERELA
Soffermandosi “sui dipendenti dalle strutture pubbliche” per i giudici del Riesame reale di Cosenza “è incontestabile la sussistenza della truffa aggravata”. Per i dipendenti dalle case di cura convenzionate è invece “assorbente
la natura privatistica dell’ente. Se tali strutture – osservano sempre i giudici cosentini – godono di erogazioni pubbliche, la retribuzione rimane pur sempre a carico dell’ente privato, sicchè … la procedibilità del reato è subordinata
alla presentazione, da parte di questo, di tempestiva querela…”. Cosa che non è avvenuta. Per questo la misura del sequestro preventivo dei beni “deve essere revocata per i dipendenti privati”, che sono la maggior parte, circa cinquanta. Una buona percentuale è stata sospesa dal servizio a seguito della loro incriminazione. Per quelli che hanno lavorato presso gli ospedali pubblici (una ventina) resta dunque il sequestro, circoscritto però “all’equivalente corrispondente alle retribuzioni percepite dopo il 28 novembre del 2002”. La procura aveva invece chiesto e ottenuto dal gip il sequestro corrispondente alle retribuzioni percepite al momento dell’assunzione, in alcuni casi risalente anche a 30 anni fa.
LE REAZIONI
Sostanzialmente soddisfatti gli avvocati, soprattutto quelli che difendono gli infermieri che hanno lavorato presso le cliniche private. Tra questi Roberto
Loscerbo: «Sono pianamente soddisfatto, perchè sia il Tdl di Catanzaro che il
Riesame di Cosenza hanno accolto in toto le tesi difensive, restituendo la libertà e i beni sequestrati al mio assistito. Ora attendiamo con serenità le decisioni della Cassazione, cui è ricorsa la Procura, convinti dell’assoluta
estraneità dei nostri assistiti». Soddisfatto anche l’avvocato Giuseppe Trombino:
«Quello che dispiace – ha commentato ieri a caldo – è che il Riesame di Cosenza ha
voluto salvare un’indagine che il Tdl di Catanzaro, annullando l’ipotesi della truffa, aveva decretato come finita. Alla fine, comunque, prevarrà l’orientamento dei giudici di Catanzaro». Gli altri infermieri sono difesi, tra gli altri, dagli avvocati Paolo Pisani, Francesco Chiaia, Giovanni Cadavero, Pasquale Vaccaro, Sergio Sangiovanni, Nicola Carratelli, Gianpiero Calabrese, Roberto Le Pera, Tommaso Sorrentino, Roberto Laghi, Raffaele Scarpelli, Domenico Di Maio, Franco Napolitano e Giancarlo Grandinetti.
Roberto Grandinetti
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