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Emanuele Rodonò

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La Cassazione ha assolto in via definitiva l’ex vicecapo della Squadra Mobile di Vibo Valentia, Emanuele Rodonò, e adesso ha depositato le motivazioni della sentenza del processo, nato da un’inchiesta del 2014 condotta dai carabinieri del Ros e dalla Dda di Catanzaro, denominato “Purgatorio”


VIBO VALENTIA – Dopo oltre dieci anni di battaglie legali, l’ex vicecapo della Squadra Mobile di Vibo Valentia, Emanuele Rodonò, è stato assolto con formula piena dalla Corte di Cassazione nel processo, nato da un’inchiesta del 2014 condotta dai carabinieri del Ros e dalla Dda di Catanzaro, denominato “Purgatorio”, in cui era accusato di concorso esterno in associazione mafiosa per presunti rapporti con la cosca Mancuso.

Secondo l’accusa iniziale, Rodonò e l’ex capo della Mobile di Vibo, Maurizio Lento, avrebbero garantito un clima di «tranquillità ambientale e collusiva complicità» alla cosca Mancuso, omettendo attività investigative tra il 2009 e il 2011. L’assoluzione di concorso esterno per i due funzionari della Polizia era avvenuta sia in primo grado che in Appello. Per Rodonò rimaneva solo la rivelazione di segreto d’ufficio che però non ha retto al vaglio della Suprema Corte la quale ha accolto le tesi difensive degli avvocati Armando e Clara Veneto, assolvendo definitivamente Rodonò. La decisione sancisce la fine di una vicenda giudiziaria durata oltre un decennio, restituendo all’ex funzionario di Polizia il pieno riconoscimento della sua innocenza.

LE MOTIVAZIONI DELLA CASSAZIONE SU RODONÒ

Cassazione che ha adesso depositato le motivazioni della sentenza ricordando l’assoluzione degli altri co-imputati dai reati di concorso esterno in associazione mafiosa (il capo della Mobile pro tempore dei Vibo, Maurizio Lento) e associazione mafiosa (Antonio Galati) e rivelazione di segreti di ufficio, quest’ultimo estinto per intervenuta prescrizione. La sentenza di secondo grado aveva già riconosciuto che il reato era prescritto dopo il primo processo, ma ha sottolineato che un giudice può dichiarare l’assoluzione solo quando è assolutamente certo che il fatto non sia mai avvenuto, che l’imputato non lo abbia commesso o che non sia penalmente rilevante. Se invece ci sono dubbi o servono ulteriori verifiche, non si può assolvere semplicemente per prescrizione.

La Corte ha richiamato, poi, l’orientamento secondo cui tali principi devono essere contemperati con la presenza della parte civile che impone di valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito, ha respinto le censure dedotte dal ricorrente, relative al difetto di offensività della condotta e alla mancanza di elemento soggettivo del reato e ciò in quanto il reato «risulta provato dalla telefonata intercettata tra il Galati e il Rodonò, il cui contenuto è inequivoco e non si presta ad interpretazioni alternative».  

La parte di interesse di tale conversazione, che costituisce l’unico elemento di prova a carico dell’imputato, è riportata nella sentenza di primo grado dove questi, parlando con l’avvocato Galati afferma: «Compare, stanotte abbiamo fatto il colpaccio con i colleghi di Bologna».

IL PASSAGGIO DIRIMENTE SULL’ASSOLUZIONE DI RODONÒ

Secondo i giudici di merito, il ricorrente, pur riferendosi a una operazione di polizia già di dominio pubblico, avrebbe rivelato all’interlocutore un aspetto delle indagini non noto, ossia il fatto che esse riguardavano il gruppo dei “Piscopisani”, cosca rivale del clan Mancuso; tuttavia, secondo gli stessi magistrati, né la sentenza di primo grado né quella di secondo grado indicano da quali elementi si sia tratta questa deduzione, del tutto assente nel dialogo captato; “né – si aggiunge – dal punto di vista logico, si comprende quale potesse essere il senso della presunta rivelazione, fatta a un soggetto, l’avvocato Galati, assolto dal reato di concorso esterno in una associazione di stampo mafioso, a sua volta, ritenuta insussistente. Risulta, dunque, con immediata evidenza, la assoluta assenza di elementi a sostegno dell’ipotesi accusatoria, che impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con più favorevole formula di merito”.

Da qui l’annullamento senza rinvio per l’ex vicecapo della mobile, Emanuele Rodonò, che equivale ad un’assoluzione definitiva e mette la parola fine sulla vicenda giudiziaria che si è dimostrata una bolla di sapone.

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