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ROSSANO (Cosenza) – E’ stato depositato il ricorso alla Corte Costituzionale proposto dalla Regione Calabria per ottenere la declaratoria della illegittimità costituzionale del decreto legislativo 155 del 2012 con il quale è stato disposto l’accorpamento del Tribunale di Rossano a quello di Castrovillari. Nel ricorso, presentato dagli avvocati regionali Paolo Arillotta e Benito Spanti, informa una nota dell’ufficio stampa della Giunta regionale, si sostiene «l’illegittimità delle norme relative al riordino degli uffici giudiziari muovendo dalla ricostruzione dell’iter legislativo che ha portato al conferimento della delega al Governo disposto con la legge 14 del settembre 2011 di conversione del Decreto legge dell’agosto dello stesso anno contenente norme per la stabilizzazione finanziaria ed il contenimento della spesa pubblica». «La delega al Governo per la riorganizzazione delle sedi giudiziarie si afferma nel ricorso – è il risultato di un emendamento, presentato dallo stesso Governo, e sul quale è stata posta la questione di fiducia impedendo così ogni valutazione e discussione da parte del Parlamento sui contenuti di merito del provvedimento. Nel ricorso della Regione si evidenzia che «l’iter seguito dal Governo è in contrasto con gli articoli 70, 72, 76 e 77 della Costituzione in quanto, per l’approvazione delle leggi contenenti la delega al Governo, è prevista la ‘procedura normalè di approvazione, che comporta, secondo quanto prescrive l’articolo 72, un doppio esame del disegno di legge: in Commissione prima e in aula dopo, con discussione e approvazione articolo per articolo e con votazione finale».«Per le leggi delega, quelle cioè che attribuiscono in via eccezionale al Governo l’esercizio della funzione legislativa – si afferma ancora nel ricorso della Regione alla Corte costituzionale – è prevista perciò una sorta di ‘riserva di legge di assemblea’ per consentire al Parlamento una discussione approfondita in ordine ai contenuti del potere delegato al Governo». «Discussione tanto più necessaria – si aggiunge – tenuto conto che il tema della riorganizzazione degli uffici giudiziari incide direttamente ed immediatamente su diritti che assumono pregnanza fondamentale quali il diritto al giudice naturale precostituito per legge, l’esigenza di un rapporto cittadino/giustizia basato sulla tempestività della risposta alle esigenze della comunità. Esigenza questa particolarmente avvertita in quelle realtà che più di altre soffrono della presenza pervasiva della criminalità organizzata». Un altro profilo di illegittimità costituzionale evidenziato nel ricorso della Regione è quello riferibile alla «mancanza di omogeneità tra decreto legge n. 138/2011 presentato alle Camere per la conversione e contenuti dell’emendamento per il conferimento al Governo della delega per il riordino delle sedi territoriali degli uffici giudiziari».
Su tali aspetti il ricorso richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 che ha riconosciuto l’illegittimità, ai sensi dell’articolo 77 della Costituzione nonchè dell’articolo 15 della legge 400 del 1988, in conseguenza dell’inserimento di norme eterogenee ed estranee all’oggetto ed alle finalità del decreto legge presentato per la conversione. «Nel caso dell’emendamento presentato dal Governo – è detto ancora nel ricorso – la sua estraneità all’oggetto ed alle finalità del decreto legge 138 del 2011 comporta altresì la mancanza di ogni elemento tale da giustificare la sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza per la disciplina introdotta dalla legge di conversione relativamente alla riorganizzazione degli uffici giudiziari». Ulteriore vizio indicato nel ricorso è quello relativo all’“assoluta genericità dei criteri sulla base dei quali il Governo doveva ridefinire l’assetto territoriale degli uffici giudiziari, con evidente violazione dell’articolo 76 della Costituzione. Ma anche a voler ammettere la coerenza, l’omogeneità e la completezza logico-giuridica dei criteri fissati dal Parlamento – si aggiunge nel ricorso – nel caso specifico dell’accorpamento degli uffici giudiziari di Rossano con quelli di Castrovillari il Governo non si è attenuto neppure ai criteri indicati nella relazione ministeriale di accompagnamento alla proposta di revisione delle circoscrizioni giudiziarie e non ha tenuto conto dei pareri delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, disattendendo quindi le indicazioni del Parlamento, e della specificità del territorio ricadente nel circondario del Tribunale di Rossano». Nel ricorso della Regione si sottolinea infine che «le Commissioni Giustizia di Camera e Senato, nell’esprimere i loro pareri, hanno sottolineato la necessità di non sopprimere nessuno dei Tribunali di Rossano, Castrovillari, Paola e Lamezia, tenuto conto della densità criminale delle aree territoriali interessate. Anche con riferimento a quest’ultimo profilo, il provvedimento del Governo presenta dunque tali manchevolezze idonee ad interrompere ogni collegamento logico-giuridico tra contenuti dei criteri approvati dal Parlamento con la legge delega ed i contenuti del provvedimento poi formulato dal Governo».

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