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Questo il testo integrale della circolare esplicativa sul ticket inviata dal Dipartimento regionale alla Tutela della Salute ai direttori generali e commissari straordinari delle Aziende sanitarie ed ospedaliere ed al presidente della Fondazione Tommaso Campanella.
Al fine di assicurare la corretta applicazione della normativa contenuta nel regolamento e dirimere dubbi interpretativi si forniscono alcuni chiarimenti in merito:
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA FARMACEUTICA
La partecipazione alla spesa sanitaria dovuta per le prestazioni di assistenza farmaceutica convenzionata è determinata nelle seguenti misure: 1. Quota fissa di Euro 1,00 per ciascuna ricetta; 2. Quota fissa aggiuntiva pari ad euro 2,00 per ciascun pezzo prescritto (Max n.2), per un limite massimo per ricetta pari ad Euro 5,00 (compresa la quota fissa). I medici prescrittori potranno prescrivere un numero massimo di 2 confezioni, anche se della medesima specialità, fatta eccezione per i seguenti casi: – Gli antibiotici in confezione monodose; – I medicinali somministrabili per fleboclisi (compresa l’albumina, agli aventi diritto); – I medicinali a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica; – I farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore, per i quali è consentita la prescrizione in un’unica ricetta di un numero di pezzi sufficienti a coprire una terapia massima di trenta giorni. ESENZIONI a) Esenti per patologie: Sono esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa i cittadini per i quali ricorrono le seguenti condizioni: – Soggetti affetti da patologie croniche ed invalidanti, di cui al D.M. 329/99 e s.m.i., limitatamente ai farmaci correlati alla patologia; – Soggetti affetti da patologie rare di cui al D.M. 279/01; I soggetti affetti da malattie croniche di cui ai punti precedenti potranno usufruire di tale agevolazione se in possesso del relativo tesserino di esenzione rilasciato dagli uffici competenti delle Aziende Sanitarie di residenza. b) Esenti per categorie protette: Sono esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa i cittadini in quanto appartenenti alla categorie protette individuate da norme nazionali: – Invalidi di guerra di cui ai codici di esenzione G01 e G02; – Invalidi per lavoro di cui al codice di esenzione L01 e L04; – Invalidi per servizio di cui al codice di esenzione S01; – Invalidi civili di cui al codice di esenzione C01, C02 e C04; – I ciechi e sordomuti di cui al codice di esenzione C05 e C06; – Soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui al codice di esenzione N01; – Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui al codice di esenzione V01 e V02; Si precisa che ai sensi della Legge 206/04 le vittime del terrorismo e della criminalità sono equiparate agli invalidi di guerra; rimane invariato il regime di erogazione di farmaci di fascia «C» agli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia (legge 203/2000). c) Esenti per reddito: Sono esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa (sia dalla quota fissa di 1,00 euro per ricetta che dalla quota fissa aggiuntiva) i soggetti ed i loro familiari a carico con un reddito complessivo per nucleo familiare fino a Euro 10.000,00 attestato tramite l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Le Aziende Sanitarie, attraverso gli uffici a ciò preposti sulla base della loro organizzazione, rilasceranno apposita certificazione con il codice E00 su esibizione da parte del cittadino della dichiarazione ISEE relativa al nucleo familiare. Fino all’entrata in vigore a regime delle disposizioni riportate all’art. 5 comma 3 del regolamento, giusto quanto disposto dall’art. 5 comma 2, il medico prescrittore riporterà nel campo della ricetta destinato alle esenzioni per patologia e status il codice di esenzione nei modi e forme in atto vigenti. L’esenzione per reddito, certificata nei modi di cui sopra dall’azienda sanitaria, sarà riportata dal soggetto che eroga la prestazione. In assenza di attestazione ISEE deve essere accettata dal soggetto erogatore, in via del tutto temporanea, e comunque non oltre il 15 giugno 2009, autocertificazione sul possesso del requisito. Le disposizioni contenute nel regolamento approvato con la delibera n. 247/09 sopra citata, abrogano «la monoprescrizione» ed integrano il quadro normativo già vigente, per cui restano in vigore le disposizioni già impartite sulle prescrizioni degli inibitori di pompa e sui farmaci generici di cui alla deliberazione di Giunta Regionale.
ASSISTENZA SPECIALISTICA E TERMALE
Misura della partecipazione: – E’ dovuta una quota fissa di euro 1,00 per ogni ricetta. – Prestazioni di assistenza specialistica, diagnostica di laboratorio e strumentale. Oltre la quota fissa di euro 1,00 per ogni ricetta è prevista una quota fissa aggiuntiva che porta il limite massimo di ticket esigibile già vigente da euro 36,15 ad euro 45,00; pertanto se la somma dei ticket delle prestazioni erogate è inferiore a euro 45,00 il ticket da corrispondere è pari alla somma dei ticket delle singole prestazioni consentite sulla stessa ricetta secondo le norme vigenti + euro 1,00; di contro se la somma dei ticket delle singole prestazioni consentite sulla stessa ricetta secondo le norme vigenti dovesse superare euro 45,00 il ticket da corrispondere sarà pari ad euro 45,00 + euro 1,00.– Prestazioni termali la quota fissa da corrispondere è di euro 3,50 a cui aggiungere la somma dei ticket dei singoli cicli di terapie fino ad un massimo di euro 50,00. ESENZIONI a) Esenti per patologie: Sono esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa i cittadini per i quali ricorrono le seguenti condizioni: – Soggetti affetti da patologie croniche ed invalidanti, di cui al D.M. 329/99 e s.m.i., limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia; – Soggetti affetti da patologie rare di cui al D.M. 279/01; I soggetti affetti da malattie croniche di cui ai punti precedenti potranno usufruire di tale agevolazione se in possesso del relativo tesserino di esenzione rilasciato dagli uffici competenti delle Aziende Sanitarie di residenza. b) Esenti per categorie protette: Sono esentati (sia dalla quota fissa di 1,00 euro per ricetta che dalla quota fissa aggiuntiva) i cittadini che si trovano esclusivamente nelle seguenti condizioni: – Invalidi di guerra di cui ai codici di esenzione G01 e G02; – Invalidi per lavoro di cui al codice di esenzione L01 e L04; – Invalidi per servizio di cui al codice di esenzione S01; – Invalidi civili di cui al codice di esenzione C01, C02 e C04; – I ciechi e sordomuti di cui al codice di esenzione C05 e C06; – Soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui al codice di esenzione N01; – Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui al codice di esenzione V01 e V02; – Soggetti che godono di tutele particolari: (ex D.M. del 10/09/98 (stato di gravidanza) codici M00 – da M01 a M41- M99- M50- M52); – Soggetti che devono eseguire prestazioni correlate all’attività di donazione o perchè a rischio di infezione HIV (D.Lgs. 124/98 codice. T01 e B01). Si precisa che ai sensi della Legge 206/04 le vittime del terrorismo e della criminalità sono equiparate agli invalidi di guerra. c) Esenti per reddito: Per quanto riguarda gli esenti per reddito vale quanto già precisato per l’assistenza farmaceutica, pertanto sono esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa (sia dalla quota fissa di 1,00 euro per ricetta che dalla quota fissa aggiuntiva) i soggetti ed i loro familiari a carico con un reddito complessivo per nucleo familiare fino a Euro 10.000,00 attestato tramite l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Si ribadisce che le Aziende Sanitarie, attraverso gli uffici a ciò preposti sulla base della loro organizzazione, rilasceranno apposita certificazione con il codice E00 su esibizione da parte del cittadino della dichiarazione ISEE relativa al nucleo familiare. Fino all’entrata in vigore a regime delle disposizioni riportate all’art. 5 comma 3 del regolamento, giusto quanto disposto dall’art. 5 comma 2, il medico prescrittore riporterà nel campo della ricetta destinato alle esenzioni per patologia e status il codice di esenzione nei modi e forme in atto vigenti. L’esenzione per reddito, certificata nei modi di cui sopra dall’azienda sanitaria, sarà riportata dal soggetto che eroga la prestazione, come peraltro in atto già effettuato presso ogni erogatore. In assenza di attestazione ISEE deve essere accettata dal soggetto erogatore, in via del tutto temporanea, e comunque non oltre il 15 giugno 2009, autocertificazione sul possesso del requisito.
PRONTO SOCCORSO
Misura della partecipazione: – Per ogni accesso in Pronto Soccorso classificato con il codice bianco o verde è dovuta una quota fissa di euro 25,00, quando l’attività sia limitata alla valutazione clinica ed agli accertamenti sanitari da parte dei sanitari del Pronto Soccorso. – Nel caso in cui l’accesso sia seguito da prestazione/i specialistiche/i la quota fissa di euro 25,00 è sostituita dalla somma dei ticket di tutte le prestazioni eseguite (compresa la visita in Pronto Soccorso e le consulenze specialistiche richieste dal medico di prono soccorso) fino alla cifra massima di euro 45,00.
ESENZIONI
Sono esentati I cittadini che si trovano esclusivamente nelle seguenti condizioni: – Invalidi di guerra di cui ai codici di esenzione G01 e G02; – Invalidi per lavoro di cui al codice di esenzione L01 e L04; – Invalidi per servizio di cui al codice di esenzione S01; – Invalidi civili di cui al codice di esenzione C01, C02 e C04; – I ciechi e sordomuti di cui al codice di esenzione C05 e C06; – Soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui al codice di esenzione N01; – Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui al codice di esenzione V01 e V02; – Soggetti che godono di tutele particolari: (ex D.M. del 10/09/98 (stato di gravidanza) codici M00 – da M01 a M41- M99- M50- M52). Si precisa che ai sensi della Legge 206/04 le vittime del terrorismo e della criminalità sono equiparate agli invalidi di guerra. A norma delle vigenti disposizioni rimangono esentati dal pagamento della quota di partecipazione in Pronto Soccorso coloro che vi accedono a seguito di traumatismi, avvelenamenti acuti e per infortunio sul lavoro, indipendentemente dal codice di assegnato. Per quanto riguarda gli esenti per reddito vale quanto già precisato per l’assistenza farmaceutica, pertanto sono esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa i soggetti ed i loro familiari a carico con un reddito complessivo per nucleo familiare fino a Euro 10.000,00 attestato tramite l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Si ribadisce che le Aziende Sanitarie, attraverso gli uffici a ciò preposti sulla base della loro organizzazione, rilasceranno apposita certificazione con il codice E00 su esibizione da parte del cittadino della dichiarazione ISEE relativa al nucleo familiare. L’esenzione per reddito, certificata nei modi di cui sopra dall’azienda sanitaria, sarà riportata dal soggetto che eroga la prestazione. In assenza di attestazione ISEE deve essere accettata dal soggetto erogatore, in via del tutto temporanea, e comunque non oltre il 15 giugno 2009, autocertificazione sul possesso del requisito. Le Aziende sanitarie ed Ospedaliere assicureranno sistemi organizzativi idonei a garantire la riscossione del ticket ed il minimo disagio ai cittadini.
NORME CONCLUSIVE
Non è necessario sottoporre ad ulteriori accertamenti i cittadini già in atto esenti per patologia o categoria protetta, in quanto già in possesso di idonea certificazione aziendale. Al fine di garantire la piena applicazione di quanto disposto, i Direttori Generali adotteranno con tempestività i necessari provvedimenti organizzativi e gestionali.
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