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CATANZARO – Tempo di decisioni al Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Cesare Mastrocola, che ha inflitto 1 punto di penalizzazione al Catanzaro (Serie C) «per non aver provveduto, entro il termine del 26 giugno 2017, al pagamento degli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017» ai propri tesserati; inibito inoltre il legale rappresentante del club all’epoca dei fatti Ambra Cosentino (3 mesi).

Sono stati invece prosciolti il Rende ed il legale rappresentante Fabio Coscarella (“perché il fatto non costituisce violazione”) relativamente alla vicenda legata alla segnalazione del Presidente della Lega Pro Gabriele Gravina sulla presunta non veridicità delle garanzie bancarie depositate dalla Società Rende Calcio 1968 Srl in data 27 luglio 2017. Inflitte inoltre penalizzazioni anche in Serie D per Palmese (-1) e Manfredonia (-2), per non aver pagato ad alcuni rispettivi calciatori le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND nel termine previsto. Anche in questo caso, inibiti i legali rappresentanti dei club all’epoca dei fatti Giuseppe Carbone (Palmese, 6 mesi), Antonio Sdanga (Manfredonia, 4 mesi e 20 giorni). 

Inoltre il tribunale ha disposto il proscioglimento di tutti i deferiti nell’ambito del procedimento relativo alla gara Catanzaro-Avellino disputata il 5 maggio 2013 (LEGGI LA NOTIZIA). Il Procuratore Federale aveva deferito i due club e sette tesserati delle due società per aver posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale del match valevole per la penultima giornata del Campionato di Lega Pro Girone ‘B’ della stagione sportiva 2012/13.

In particolare Walter Taccone all’epoca dei fatti Presidente dell’US Avellino 1912 Srl, Vincenzo De Vito all’epoca dei fatti Direttore Sportivo dell’US Avellino 1912 Srl; Giuseppe Cosentino all’epoca dei fatti Presidente del Catanzaro Calcio 2011 Srl, Armando Ortoli all’epoca dei fatti Direttore Sportivo del Catanzaro Calcio Srl; Andrea Russotto all’epoca dei fatti calciatore del Catanzaro Calcio 2011 Srl; Francesca Muscatelli all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva, ex art. 1 bis, comma 5, del CGS, attività all’interno e/o nell’interesse della Società Catanzaro Calcio 2011 Srl e, comunque, rilevante per l’Ordinamento federale; Ambra Cosentino, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva, ex art. 1 bis, comma 5, del CGS, attività all’interno e/o nell’interesse della Società Catanzaro Calcio 2011 Srl e, comunque, rilevante per l’Ordinamento federale; Marco Pecora all’epoca dei fatti Amministratore Delegato del Catanzaro Calcio 2011 Srl; la Società US Avellino 1912 Srl; la Società Catanzaro Calcio 2011 Srl; erano chiamati a rispondere di aver posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Catanzaro-Avellino, disputata il 05 maggio 2013 e valevole per la penultima giornata del Campionato di Lega Pro Girone “B” stagione sportiva 2012/13, in modo che la stessa terminasse con un risultato di parità, allo scopo di assicurare ad ambedue le squadre un vantaggio in classifica (con il pari il Catanzaro Calcio 2011 Srl avrebbe aritmeticamente conservato la categoria senza necessità di dover disputare la coda dei playout, mentre, lo US Avellino 1912 Srl sarebbe rimasto in corsa per la promozione in Serie B) e non riuscendovi, nel concreto, sol perché, a dispetto delle “intese” intercorse e in ragione dei concomitanti risultati maturandi dalle altre squadre concorrenti per la promozione, l’Avellino 1912 Srl, in corso di gara, decise di far propria l’intera posta in palio.

Per il tribunale, però, «il deferimento sconta una evidente carenza probatoria della Procura Federale che, agli atti del processo, non solo non ha prodotto le perizie delle trascrizioni integrali delle intercettazioni (atti questi che non risultano trasmessi dalla Procura della Repubblica di Palmi), ma non ha neanche depositato l’ordinanza di custodia cautelare e l’informativa della Polizia giudiziaria poste a base di tutto l’impianto accusatorio; si è limitata, invero, a depositare esclusivamente gli interrogatori formulati dalla stessa Procura Federale».

Il tribunale precisa che «nell’ambito del processo sportivo la Procura Federale ha indubbiamente l’onere di allegazione dei fatti e delle prove che intende assumere a fondamento del proprio deferimento e sulla base dei quali il giudice è tenuto a fondare la propria decisione. Agli atti vi è esclusivamente l’atto di deferimento, nel quale sono riportati stralci degli atti del procedimento penale che, tuttavia, senza la necessaria fonte di prova, risultano del tutto decontestualizzate e, soprattutto, allo stato degli atti, non trovano alcun riscontro nei richiami formulati nel deferimento. Più volte, ad esempio, nell’atto di deferimento si fa riferimento ad allegati all’informativa della Guardia di Finanza di Reggio Calabria che, tuttavia, non sono presenti negli atti processuali del presente deferimento».

Allo stesso modo, «non sono presenti agli atti del deferimento le valutazioni complessive, compendiate nell’Ordinanza di custodia cautelare, che il giudice delle indagini preliminari ha formulato sui fatti esposti nel deferimento, utili al fine di consentire al questo Collegio, una visione più completa dei fatti esposti. Lungi dall’essere una mera valutazione formale, la mancata allegazione delle fonti di prova e degli elementi essenziali da cui attingere per delineare il quadro generale degli illeciti che si ritengono perpetrati, il contesto nel quale gli stessi si ritiene siano stati realizzati e l’effettiva valutazione complessiva del quadro probatorio prodotto, induce a ritenere il deferimento stesso del tutto sprovvisto del supporto fattuale-giuridico necessario per consentire a questo Collegio di effettuare un approfondito esame dei fatti».

Di conseguenza, «alla luce degli atti prodotti in giudizio non può ritenersi, al di là di ogni ragionevole dubbio che vi sia la certezza del raggiungimento di un accordo finalizzato ad alterare il risultato della partita Catanzaro-Avellino in assenza di alcun riscontro in ordine ad un contatto diretto con i vertici istituzionali dell’Avellino coinvolti nell’indagine prima e dopo la partita stessa (tranne l’incontro mai negato al bar dello stadio nell’imminenza della gara), di un effettivo coinvolgimento di tutti i calciatori nella vicenda in questione, di alcun contatto successivo fra i due Presidenti (il Cosentino pare – per espressa affermazione delle parti non riscontrata, tuttavia, agli atti, in assenza del necessario supporto probatorio – sia stato intercettato sia telefonicamente che ambientalmente per un discreto lasso di tempo), nonostante, appunto, il Cosentino avesse vantato rapporti di amicizia con “i Presidenti” dell’Avellino (anche quest’affermazione appare contraddittoria giacché dagli atti non emerge quali siano i due Presidenti nella Società avellinese)». Inoltre, la Procura non ha «prodotto alcun filmato della partita idoneo a supportare le affermazioni circa i presunti volontari errori del Russotto. Orbene, in assenza di ulteriori e piú pregnanti riscontri fattuali, si ritiene che tali elementi non possano essere ritenuti sufficienti a far ritenere sussistente, allo stato degli atti, la condotta ascritta agli odierni deferiti, pur prendendo atto della obiettiva difficoltà di ricostruire dettagliatamente fatti che risalgono ad una stagione sportiva ormai risalente nel tempo e sulla quale non sembra, da quanto esposto nel deferimento, che la Procura della Repubblica di Palmi abbia svolto accertamenti mirati nell’immediatezza dei fatti».

D’altronde «dagli atti non si comprende quale sia stato il metro di valutazione della Procura Federale per addivenire al deferimento in questione, giacché, a mero titolo esemplificativo, dall’atto di deferimento emerge che fra le intercettazioni che, è bene ribadirlo, non sono state depositate in atti, ve ne sarebbe una nella quale il Presidente afferma che “i ragazzi sapevano”; tuttavia a fronte di alcuni interrogatori, la Procura Federale ha ritenuto di non deferire alcuno degli altri giocatori del Catanzaro all’infuori del Russotto, anch’egli incidentalmente citato in una intercettazione. In assenza, inoltre, del necessario supporto probatorio, anche le affermazioni contenute in ordine al presunto pagamento in nero effettuato dal Presidente del Catanzaro per rescindere consensualmente il contratto con il Cozza sul quale tutte le parti in udienza, nulla hanno aggiunto o eccepito, non può, allo stato dell’assenza di atti introitati nel processo e per gli analoghi motivi già esposti in relazione all’ipotesi di illecito sportivo, trovare accoglimento» per questo «dispone il proscioglimento degli odierni deferiti.

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