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UN lungo elenco di «illegittimità», di  casi di «grave negligenza», addirittura di «inadempimento dei doveri minimali dell’ufficio elettorale». Sono 45 pagine fitte di dati e di analisi quelle redatte dal collegio giudicante del Tar per motivare la sentenza con la quale è stato disposto l’annullamento delle operazioni di voto in otto seggi e di conseguenza, per quell sezioni l’indizione di nuove elezioni che potrebbero capovolgere l’esito delle amministrative di Catanzaro, dopo il successo colto da Sergio Abramo nella scorsa primavera

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In un passaggio il giudice scrive: «Stupisce come il presidente del seggio non abbia vigilato sulla corretta compilazione del verbale dell’ufficio elettorale della sezione». E’ l’analisi di ciò che è successo nella numero 44, dove le schede non sono state autenticate. Ma altrove non è meglio. A proposito della sezione 37 è scritto: «E’ assai raro trovarsi in presenza di un verbale elettorale in cui manchino dati essenziali delle operazioni eseguite, quali l’indicazione del numero di schede autenticate e il riepilogo dei voti; dove il numero delle schede autenticate risulta inferiore al numero degli elettori ammessi al voto» aggiungendo che «in tale situazione non si tratta solo di negligenza, ma di inadempimento dei doveri minimali dell’ufficio elettorale, non consentendo l’omissione dei dati e l’incongruenza di quelli indicati di poter verificare l’operato del seggio e di verificarne la correttezza». In linea generale, poi, il collegio evidenzia l’esistenza di «negligenza ovvero di mancanza di attenzione con cui è redatto il verbale dell’ufficio elettorale, circostanza questa purtroppo ravvisabile in un considerevole numero di verbali esaminati dal Collegio»

Fino al caso della “scheda ballerina”, descritta dal collegio come «un sistema fraudolento consistente nel far uscire dal seggio una scheda vidimata non votata. Sulla scheda verrebbe poi scritto il nome del candidato e sarebbe consegnata all’elettore che, entrando nel seggio, ritirerebbe la scheda (bianca) assegnatagli depositando nell’urna non già quest’ultima ma quella consegnatagli all’esterno del seggio. La scheda bianca – scrive ancora il collegio – verrebbe poi recapitata, a riprova dell’avvenuto voto, ai supporter del candidato che, secondo l’ipotesi accusatoria al vaglio della magistratura inquirente, avrebbe pagato per la preferenza». Ipotesi questa rilevata ad esempio nella sezione 18 e nella 28: «La mancanza della scheda residua – scrive il giudice – e la sua possibile utilizzazione per alterare il risultato elettorale della sezione, determina l’annllamento delle operazioni elettorali quivi svolte».

Redazione web

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