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«Abbiamo ricevuto mandato dalla Società SMA S.p.A. per intimarVi di procedere alla rettifica di quanto pubblicato sul Vostro quotidiano in data 28 marzo 2012 e sulla Vostra testata online nei giorni 15, 16 e 27 marzo 2012, in merito alla pronuncia della Suprema Corte relativa alla revoca del Fallimento della Società Eurofin del Gruppo Dodaro ed in merito alla pronuncia della Corte di Appello di Catanzaro, che ha rigettato l’azione revocatoria proposta da SMA S.p.A. e dal curatore fallimentare.
Dalla lettura dei suddetti articoli, l’ignaro lettore potrebbe giungere alla errata conclusione che le ragioni sostenute da SMA S.p.A. nei giudizi sopra richiamati siano prive di fondamento, e che tali azioni legali siano state intraprese con intenti addirittura dolosi. Nulla di più falso; come risulta proprio dalle pronunce giudiziarie intervenute sulla questione.
Quanto, innanzitutto, alla recente pronuncia della Corte di Cassazione, grossolanamente strumentalizzata dal legale rappresentante del Gruppo Dodaro, nella stessa si è semplicemente ritenuto che, all’epoca della dichiarazione del fallimento, non fosse ravvisabile il prospettato stato di insolvenza, dal momento che il Gruppo Dodaro pareva avere ancora gli assets per fare fronte ai propri debiti.
Nulla dice, la Corte di Cassazione, quanto alla fondatezza, o infondatezza, del credito vantato da SMA S.p.A., né tantomeno quanto a comportamenti fraudolenti asseritamene posti in essere da quest’ultima.
Alle medesime conclusioni si giunge a fronte della lettura del provvedimento della Corte di Appello di Catanzaro del 14 marzo scorso. La Corte ha infatti rigettato l’istanza di revocazione in quanto relativa a censure delle valutazioni operate dalla Corte d’Appello e non già, come richiede l’istituto della revocazione, ad errori di fatto o di percezione ai sensi dell’art. 395 co. 4 c.p.c.
Al contrario, in merito alla pacifica fondatezza delle pretese creditorie di SMA, sono intervenute due decisioni (di cui inopinatamente i Vostri articoli non hanno fatto menzione alcuna) che hanno ineludibilmente riconosciuto che:
1. SMA S.p.A. era creditrice nei confronti di Eurofin di una somma pari, all’epoca, ad € 3.349.301,83 (oltre ad € 402.442,00 per ulteriori forniture a fronte di fatture non azionate), somma indicata nel decreto ingiuntivo notificato a parte debitrice in data 25.10.07 e confermato, a seguito di opposizione, con sentenza n. 10652/11 emessa dal Tribunale di Milano, sez. XI civ., in data 19.07.11, in cui si è dunque ritenuto fondato il credito vantato. In tal sede, si è altresì rilevata l’assoluta inesistenza di obblighi di riconoscimento di margini economici a favore del Gruppo Dodaro, da parte di SMA, escludendo di conseguenza qualsivoglia intento doloso di SMA nei confronti delle società del Gruppo Dodaro, con condanna delle società del gruppo Dodaro al pagamento di oltre 30.000 euro di spese processuali;
2. la I^ sezione civile della Corte di Appello di Milano, investita della istanza, presentata dall’appellante Euroitalia srl (nonché Eurogest s.r.l. ed Eurofin S.p.A.), di sospensione dell’immediata esecutività del decreto ingiuntivo predetto, ha fugato ogni dubbio quanto alla validità del credito vantato, rigettando l’istanza di sospensione di Euroitalia srl (Eurogest s.r.l. ed Eurofin S.p.A.), e dunque confermando le ragioni di SMA S.p.A. (cfr. ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Milano, sez. I^ civile, in data 29.02.12). In tale sede la Corte ha fermamente escluso che le ragioni a fondamento dell’emissione del decreto ingiuntivo potessero essere pretestuose o anche soltanto apparenti, con ciò riconoscendo a pieno il fumus del diritto azionato da SMA.
Alla luce di quanto sino ad ora esposto, il contenuto degli articoli di cui si chiede la rettifica risulta dunque del tutto non rispondente alla realtà e destituito di fondamento.
E’ dunque evidente come non vi sia, né vi sia mai stato, alcun dolo in capo a SMA S.p.A., e come le espressioni utilizzate dal signor Dodaro siano gravemente diffamatorie e, ove fossero state riferite alla Autorità Giudiziaria, calunniose. Su tale punto ci si riserva di tutelare i propri diritti in ogni sede.
Per tali ragioni siamo a richiederVi la immediata rettifica delle scorrette e diffamatorie affermazioni riportate negli articoli sopracitati.
Distinti saluti.
avv. Sergio Spagnolo avv Angelo Mastrandrea»
L’affermazione che lo stato di insolvenza è riferibile “…al Gruppo Dodaro che pareva avere ancora gli assets per far fronte ai propri debiti” non è corretta in quanto la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n.7/2011 riguarda esclusivamente la revocato del fallimento della Eurofin S.p.A..
Inoltre la Corte di Cassazione con sentenza n.04173/2012 ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n.7/2011 che espressamente statuiva: “ … la Corte ritiene nel caso di specie non vi sia prova dello stato di insolvenza della Eurofin, nei termini appena indicati, al momento della dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Cosenza.” La medesima Corte deduce ancora “la mancanza, nel caso di specie, di tale presupposto e dei c.d. indici rivelatori dello stato di insolvenza, e (si) fa valere, di contro, la capacità economica della società e la sua solvibilità, nonché il credito accordatale da numerosi istituti bancari. (Si) deduce, altresì, che il giudice di primo grado non aveva considerato che il credito posto a base della dichiarazione di fallimento era un credito contestato e oggetto (ancora oggi ndr) di accertamento giudiziale. …Al riguardo va infatti evidenziato, per quanto concerne il credito fatto valere dalla Punto Franchising srl (oggi SMA S.p.A. ndr) e posto a base della dichiarazione di fallimento, che, nonostante il notevole ammontare dello stesso ( pari ad euro 3.484.432,09), il suo mancato adempimento non è di per sé sintomatico dello stato di insolvenza della società, posto che si tratta di credito inerente ad un rapporto contrattuale di master franchising, oggetto di contestazione e di accertamento giudiziale dinanzi al Tribunale di Milano, in virtù di giudizio introdotto dalla Eurofin…” “ …In questa sede un esame necessariamente sommario di alcuni atti di tali giudizi forniti dalle parti consente di ritenere che le contestazioni fatte valere dalla Eurofin avverso il credito vantato dalla punto Franchising e riguardanti essenzialmente il mancato raggiungimento degli obbiettivi di marginalità concordati dalle parti, non siano del tutto infondate e pretestuose, ma appaiono, allo stato, ben argomentate e supportate da analisi di settore e perizie di parte, e ciò, a giudizio della corte, è sufficiente per non riconoscere valenza indiziarie ai fini dello stato di insolvenza, all’inadempimento di detto credito”.
Infine, per quanto riguarda la revocazione, la Corte di Appello di Catanzaro rigettando l’istanza in quanto priva di pregio, si esprime nei confronti delle argomentazioni avanzate da Sma in tali termini: “ La tesi è radicalmente priva di fondamento, posto che quel che effettivamente costituisce dato incontestato tra le parti è il fatto che il credito sulla base del quale venne dichiarato il fallimento della Eurofin fosse oggetto di un procedimento contenzioso innanzi il Tribunale del capoluogo lombardo. Peraltro, l’aver allegato a fondamento della tesi circa la presunta ipotetica mancanza di contestazione del credito l’ordinanza dichiarativa della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo vale a contraddire in re ipsa l’affermazione incautamente posta a base della domanda di revocazione avanzata dalla SMA”.
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