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La Corte di Cassazione

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CATANZARO – Scatta il diritto all’assegno di accompagnamento per chi, a causa di patologie o degli acciacchi del tempo, è a rischio di cadere se non assistito adeguatamente da qualcuno che lo aiuta a non avere il passo malfermo quando anche la vista non è più un alleato di cui fidarsi.

Lo sottolinea la Cassazione accogliendo il ricorso di un anziano calabrese di 92 anni che ha solo mezzo grado di vista a entrambe gli occhi e anche se ancora distingue la luce ha gravi difficoltà a usare il bastone sia per tastare il terreno che per mantenere la posizione eretta. Si apre così una speranza per Michele T., classe 1926, che da tanti anni, almeno a partire dal 2010, chiede con tenacia il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento per l’aggravamento delle sue condizioni di ‘visus’ e per l’impossibilità di deambulare senza l’uso di un bastone che gli consenta «di conquistare la posizione eretta».

Dopo tante traversie giudiziarie, perizie e consulenze tecniche, adesso la Suprema Corte – con la sentenza 20819 depositata oggi – gli ha teso una mano, dopo che il Tribunale di Lametia Teme e poi la Corte di Appello di Catanzaro gli hanno ripetutamente detto di arrangiarsi negandogli l’aiuto economico dal momento che, secondo i giudici di merito, era in grado di badare a se stesso e «compiere le funzioni quotidiane di vita».

«Il difetto di autosufficienza capace di giustificare il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento ricorre certamente anche allorquando – ha invece stabilito la Cassazione – senza che si sia in presenza di una totale ed oggettiva impossibilità di movimento, la deambulazione del soggetto si presenti particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo) ed inoltre fonte di grave pericolo in ragione di una incombente e concreta possibilità di cadute, tanto da tradursi di fatto in una incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e da rendere, conseguentemente, necessario il permanente aiuto di un accompagnatore».

Ora la Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, deve rivedere il suo ‘”no” e, finalmente, “bisnonno” Michele potrà avere l’assegno per pagarsi un badante e anche gli arretrati, a far data dalla presentazione della domanda.

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