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CATANZARO – Con l’ordinanza cautelare n.350/2017 di oggi, il Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro ha respinto la domanda di sospensione dell’efficacia della Delibera di giunta regionale 328 del 25 luglio scorso che procedeva all’approvazione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2017/18 (LEGGI LA NOTIZIA) e del relativo decreto del Presidente della Regione Calabria ritenendo – è scritto in un comunicato della Giunta – che la delibera impugnata sia adeguatamente motivata, che il piano faunistico sia da ritenersi efficace e che non emergano adeguati elementi per ritenere fondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti.
«La tutela cautelare – si legge nella nota – era stata invocata da alcune Associazioni locali del WWF delle Province di Vibo Valentia, Crotone, Cosenza-Sila-Pollino e Calabria Citra che hanno proposto il ricorso per l’annullamento della delibera, sostenendo che la Giunta regionale, approvando il calendario venatorio, si sarebbe immotivatamente discostata dal parere dell’ISPRA, consentendo la caccia a specie di uccelli in stato di conservazione sfavorevole ed in periodi assolutamente vietati. Il giudice della cautela ha, invece, ritenuto che, fermo il carattere cautelare dell’accertamento, non sussistono presupposti di irragionevolezza o illogicità del provvedimento impugnato».
In sostanza, il Tar ha «ritenuto che il parere Ispra non sia vincolante e che almeno astrattamente, fermo il carattere cautelare dell’accertamento, il provvedimento adottato sia adeguatamente motivato in relazione al parere e che non sussistano i presupposti di irragionevolezza o illogicità del provvedimento adottato», inoltre i giudici amministrativi hanno «ritenuto che, allo stato e fermo il carattere cautelare del provvedimento, non esistano adeguati elementi per ritenere che il piano faunistico sia privo di efficacia, anche alla luce dei tempi di impugnazione dello stesso, e che non emergano adeguati elementi per sollevare questione di illegittimità costituzionale dello stesso», senza contare che «i motivi articolati nel ricorso per motivi aggiunti non possano essere esaminati in tale sede per difetto del contraddittorio».
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