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Bruxelles, 14 mag. (askanews) – Bruxelles, 14 mag. (askanews) – Il Consiglio Ue, nella formazione
ministeriale dell’Ecofin, ha adottato oggi a maggioranza qualificata il Patto per l’immigrazione e l’asilo, composto da 10 testi legislativi. L’Italia,
rappresentata dal ministro dell’Economia e Finanza Giancarlo
Giorgetti, ha votato a favore di tutti i testi.
Questa “riforma storica del sistema europeo di asilo e
migrazione”, ricorda una nota del Consiglio, “stabilisce una
serie di regole che aiuteranno a gestire gli arrivi in modo
ordinato, a creare procedure efficienti e uniformi e a garantire
un’equa condivisione degli oneri tra gli Stati membri”.
Il nuovo Patto “renderà il sistema europeo di asilo più efficace
e aumenterà la solidarietà tra gli Stati membri. L’Unione europea
continuerà inoltre la sua stretta cooperazione con i paesi terzi
per affrontare le cause profonde della migrazione irregolare.
Solo insieme possiamo trovare risposte alla sfida migratoria
globale”, sottolinea la nota.
Il Patto comprende innanzitutto un regolamento che consentirà alle autorità nazionali di sottoporre i migranti irregolari e i richiedenti asilo a una procedura di “screening” alle frontiere esterne, e garantirà che l’identificazione, i controlli di sicurezza e vulnerabilità e la valutazione sanitaria siano effettuati in modo uniforme in tutta l’Ue.
Un secondo regolamento, che aggiorna la banca dati “Eurodac”, consentirà di raccogliere dati più accurati e completi (anche dati biometrici) sui migranti irregolari e i richiedenti protezione internazionale che arrivano irregolarmente nell’Ue. Ciò contribuirà a migliorare il controllo della migrazione irregolare e dei “movimenti secondari”, ovvero i movimenti transfrontalieri non autorizzati dei migranti verso altri Stati membri. Un terzo regolamento introdurrà un sistema centralizzato di informazione sulle fedine penali dei migranti.
Il quarto regolamento (“regolamento Apr”) riguarda la procedura comune di asilo europea, che viene semplificata, e introduce una “procedura di frontiera obbligatoria” più rapida, in casi ben definiti (in particolare per i migranti provenienti da paesi con bassi tassi di riconoscimento dell’asilo). Lo scopo della procedura è quello di valutare rapidamente alle frontiere esterne dell’Ue se le domande sono infondate o irricevibili. Le persone sottoposte alla procedura di asilo alla frontiera saranno trattenute in centri d’accoglienza in prossimità del confine esterno e non saranno autorizzate, durante l’esame della loro richiesta d’asilo (12 settimane), a entrare nel territorio dell’Ue.
Il quinto regolamento, sulla “procedura di rimpatrio alle frontiere” concerne il rimpatrio delle persone la cui domanda nell’ambito della procedura di frontiera accelerata è stata respinta.
Molto importante è il sesto regolamento, “sulla gestione dell’asilo e della migrazione” (noto come regolamento “Ramm”), che determina quale Stato membro è competente per l’esame delle domande di protezione internazionale e introduce per la prima volta un meccanismo di ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri (“solidarietà obbligatoria”), con il ricollocamento di un numero minimo annuale di 30.000 richiedenti asilo in paesi membri diversi da quelli di primo arrivo, più esposti ai flussi migratori. Gli Stati membri potranno rifiutarsi di accettare le quote loro assegnate di migranti da ricollocare, ma in questo caso dovranno fornire un sostegno finanziario (20.000 euro per migrante non ricollocato) o un “sostegno operativo” (ad esempio fornendo guardie di frontiera o aiuti per i centri di accoglienza).
Il settimo regolamento è stato uno dei testi più controversi durante il negoziato tra Consiglio Ue e Parlamento europeo: è quello che riguarda le “situazioni di crisi e di forza maggiore”, e che istituisce un meccanismo di risposta agli aumenti improvvisi degli arrivi, garantendo solidarietà e sostegno agli Stati membri che devono far fronte a un afflusso eccezionale di migranti irregolari. Le nuove norme affronteranno anche il tema della “strumentalizzazione” dei migranti (un caso eclatante fu quello quello registrato qualche anno fa alla frontiera polacca da parte della Bielorussia), ossia il loro uso da parte di paesi terzi o attori non statali ostili, con l’obiettivo di destabilizzare l’Ue.
In questo testo i punti controversi riguardano in particolare la possibile ambiguità del concetto di “strumentalizzazione” (si teme che possa essere usato, ad esempio, contro le Ong), e la possibilità degli Stati membri di sospendere i normali diritti dei migranti quando viene dichiarato lo stato di crisi. Possibili deroghe si applicano ad esempio ai termini per la registrazione dei richiedenti asilo e alla durata della procedura di frontiera. Il meccanismo di crisi potrà essere attivato dopo un’autorizzazione del Consiglio Ue, e utilizzato solo in circostanze eccezionali e per il tempo strettamente necessario ad affrontare le situazioni di crisi o forza maggiore.
Il regolamento sulle qualifiche (regole comuni per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria) e la direttiva sulle condizioni di accoglienza stabiliscono norme uniformi sui criteri per la concessione della protezione internazionale e sugli standard per l’accoglienza dei richiedenti asilo, per quanto riguarda alloggio, istruzione, assistenza sanitaria, accesso alle misure di integrazione e al mercato del lavoro. I richiedenti asilo registrati potranno iniziare a lavorare al più tardi entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda. Queste nuove norme dovrebbero anche contribuire a ridurre i “movimenti secondari” tra gli Stati membri.
Infine, il decimo regolamento riguarda un nuovo quadro di norme comuni per i “reinsediamenti” e l’ammissione umanitaria, ovvero i percorsi legali e sicuri verso l’Ue, con decisioni volontarie da parte degli Stati membri, di rifugiati provenienti da paesi terzi.
Le nuove norme, tra l’altro, sottolinea la nota del Consiglio Ue, chiariscono quale Stato membro sarà responsabile di una domanda di asilo, ad esempio nei casi in cui una persona ha un familiare in un paese dell’Ue o quando la richiesta di asilo non viene presentata nel paese in cui il richiedente asilo arriva per la prima volta nell’Unione.
Gli Stati membri avranno ora due anni per dare attuazione ai testi legislativi adottati oggi. La Commissione europea presenterà presto un piano di attuazione comune per fornire assistenza agli Stati membri in questo processo.
I regolamenti sulla procedura di asilo, regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione, sulla base dati Eurodac, sullo “Screening” e sulle situazioni di crisi erano tutti stati proposti dalla Commissione come componenti del nuovo Patto su migrazione e asilo, il 23 settembre 2020.
La direttiva sulle condizioni di accoglienza, il regolamento sulle qualifiche e il regolamento sul quadro Ue per il reinsediamento erano invece stati proposti in precedenza, nel 2016, e sono poi stati inseriti nel pacchetto.
L’accordo globale tra la presidenza di turno del Consiglio Ue e il Parlamento europeo sul pacchetto immigrazione e asilo è stato raggiunto il 20 dicembre 2023. I dettagli dei testi sono stati poi ulteriormente perfezionati tra il gennaio e l’inizio di febbraio 2024. La plenaria del Parlamento europeo aveva infine adottato il Patto votando tutti e 10 i testi legislativi il 10 aprile 2024.
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