La discarica di Crotone
2 minuti per la letturaCROTONE – No a Crotone come immondezzaio di mezza regione, ma ormai è troppo tardi. Era illegittimo l’ampliamento della discarica del gruppo Vrenna.
A distanza di tre anni, dopo che i lavori sono stati fatti, il Tar della Calabria ha annullato l’ordinanza contingibile e urgente emessa dall’allora presidente della Giunta regionale in materia di gestione dei rifiuti urbani con la quale, nel settembre 2019, visto l’inadempimento degli altri Ato nell’individuazione di siti e nell’avvio dell’iter di progettazione e installazione di discariche di livello provinciale e sub-provinciale, fu autorizzato, in via eccezionale, lo smaltimento in minima parte presso la discarica di Cassano allo Ionio (30.000 mc) e in larghissima parte presso la discarica privata di Crotone.
È l’ordinanza con cui la società Sovreco fu autorizzata all’accettazione di rifiuti urbani e compostati, provenienti dagli impianti di trattamento regionali, nella discarica per rifiuti non pericolosi ubicata nella località Columbra, nelle more dell’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio e comunque sino al 30 giugno 2020 ovvero sino al raggiungimento della volumetria di 120.000 tonnellate di rifiuti conferiti. Il Collegio presieduto da Giancarlo Pennetti ha accolto il ricorso di alcune associazioni (Italia Nostra, Wwf, Protezione Animali, Forum del Terzo settore) e di numerosi cittadini residenti in aree limitrofe all’impianto costituitisi in giudizio, difesi dagli avvocati Giuseppe Pitaro e Gaetano Liperoti, a tutela del diritto alla salute proprio e della comunità locale poiché ritenevano il provvedimento penalizzante per il territorio di Crotone e non giustificato dall’inerzia degli Ato, tanto più che la Regione si limitava a tamponare l’emergenza igienico-sanitaria – quella che si ripropone ad ogni estate – e rinviava sine die l’attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti. Del resto, osservavano i ricorrenti, il raggiungimento della fase di collasso del sistema dei rifiuti era ampiamente prevedibile e il Presidente avrebbe potuto esercitare i poteri sostitutivi per il riordino del servizio. I giudici riconoscono pertanto che non sussistevano i presupposti per l’ordinanza contingibile e urgente poiché il provvedimento si inserisce nel solco di una serie di statuizioni emergenziali in assenza dell’individuazione di un termine finale di efficacia.
Inoltre, l’ordinanza impugnata stabiliva un aumento sia delle volumetrie sia dell’altezza della discarica, ma, a quanto pare, in assenza di un parere tecnico sulle conseguenze ambientali dell’ampliamento dell’impianto. Tra i ricorrenti, infatti, abitanti del quartiere Papanice, a un tiro di schioppo dalla discarica, della vicina Cutro e della periferia sud-ovest di Crotone, i quali da sempre respirano i miasmi provenienti dal trattamento dei rifiuti. I giudici hanno riconosciuto sia il difetto di istruttoria e l’eccesso di potere lamentati dai ricorrenti. Contestualmente, hanno dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Reggio Calabria e del Ministero dell’Interno.
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