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L'Asp di Vibo Valentia

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«QUESTA Azienda sanitaria, dovendo sopperire alla cronica carenza di personale, ha inteso attivare la procedura di gara n. 2796997 tramite piattaforma Mepa (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) per il servizio di somministrazione lavoro, al fine di reperire risorse umane per esigenze temporanee e a tempo determinato per 5 figure di assistenti amministrativi, per un monte di ore 9.360 con aggiudicazione tramite criterio del minor prezzo».

Nella sua piccata replica alla denuncia di presunte ingerenze politiche nella selezione di cinque figure amministrative di categoria C per un incarico di 12 mesi, il commissario straordinario dell’Asp di Vibo Valentia, Maria Pompea Bernardi, mette nero su bianco una circostanza che – negli atti prodromici all’avvio della procedura – viene indicata come elemento a sfavore. Il riferimento è all’asserita necessità di “sopperire alla cronica carenza di personale” rispetto alla quale, tuttavia, la legge non prevede la possibilità di attivare i contratti di somministrazione di lavoro.

Lo mette nero su bianco l’allora direttore del Dipartimento amministrativo Bruno Calvetta, formulando le sue osservazioni al commissario pro tempore Giuseppe Giuliano in merito alla delibera 1125/Cs del 9 ottobre 2020 con la quale si autorizzava la procedura per individuare 41 unità di personale di vario profilo professionale (cat. C e D del ruolo tecnico ed amministrativo).

L’attuale selezione di cinque unità prende le mosse proprio da quella delibera dell’ottobre dello scorso anno. Il parere del direttore di dipartimento dunque avvalora quanto sostenuto nel nostro precedente articolo in relazione ad un metodo – quello dei contratti di somministrazione affidati ad agenzie esterne – che può essere esercitato all’interno di precisi paletti e che, in questo caso, tra le sue conseguenze, ha avuto quella di tagliare fuori gli storici precari dell’ente.

È lo stesso Calvetta a mettere nero su bianco, il 19 ottobre del 2020, quanto segue: «Da una compiuta disamina della normativa di comparto (art. 59 del vigente Ccnl comparto sanità), “le Aziende ed Enti possono stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato […] per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell’art. 36 c. 2 del Dlgs n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il ricorso al contratto di somministrazione non è utilizzabile per fronteggiare stabilmente le carenze di organico. L’Azienda o Ente può ricorrere a tale flessibilità, tenendo conto dell’economicità dello strumento e della programmabilità delle urgenze».

Con specifico riferimento alla richiamata contrazione delle attività indotte dal Covid-19, il direttore amministrativo fa presente come l’ufficio personale non rilevi «un tasso di assenza superiore a quello di altri periodi, direttamente collegabile all’emergenza epidemiologica in atto, anche con riferimento alla contestuale facoltà/utilizzo da parte dei dipendenti aziendali dello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità “agile”, né (la richiesta, ndr) appare oltremodo attuale per effetto e in conseguenza dei congedi e delle ferie d’ufficio già fruiti».

Altresì «non viene motivata la necessaria coerenza delle argomentazioni espresse rispetto ai settori ivi tassativamente elencati ai fini dell’utilizzo del personale medesimo; nella premessa dell’atto deliberativo sono riferite esigenze temporanee od eccezionali non prevedibili di sostituzione di personale assente, di picchi di attività stagionali non espressamente previste nel testo del vigente art. 59 ed invero elencanti all’art. 57».

Parere negativo, dunque. Da parte di un organismo che ha tra i suoi compiti la verifica di conformità amministrativa dei procedimenti.  Che quel parere non fosse vincolante e sia stato poi superato è altra storia. Così come altra storia sono le presunte ingerenze politiche riferite dai tirocinanti. Resta però agli atti un dato incontrovertibile difficile da contestare.

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