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Un'urna elettorale per le amministrative

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REGGIO CALABRIA – Un buco nell’acqua, un nulla di fatto. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria (presidente Caterina Criscenti) si è definitivamente pronunciato sul ricorso in merito alle elezioni metropolitane con effetto retroattivo su quelle comunali, dichiarandolo irricevibile.

Il ricorso era stato presentato da una serie di candidati alle scorse elezioni comunali (Fortunato Stelitano, Luigi Catalano, Maurizio Ferraro e Roberto Castaldo cui successivamente si era aggiunto anche il candidato sindaco del cdx Antonino Minicuci) contro la Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Comune di Reggio Calabria e nei confronti di Giuseppe Falcomatà, Michele Conia, Giuseppe Ranuccio, Domenico Mantegna, Giuseppe Marino, Filippo Quartuccio, Salvatore Fuda, Armando Neri, Carmelo Versace, Giuseppe Zampogna, Domenico Romeo, Rudi Lizzi, Antonino Minicuci, Pasquale Ceratti, Antonio Zimbalatti, Carmelo Romeo, non costituiti in giudizio, per l’annullamento della proclamazione degli eletti alle elezioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria svoltasi il 24 gennaio 2021 e di ogni atto pregresso, presupposto, successivo, necessario, prodromico e/o consequenziale, tra cui l’atto di proclamazione delle elezioni comunali di Reggio Calabria svoltesi lo scorso 20 e 21 settembre 2020.

Un ricorso avanzato dopo gli arresti (dicembre 2020) per brogli elettorali alle comunali del 2020 (settembre/ottobre 2020) e che videro finire in galera un consigliere comunale del Pd, Antonino Castorina e un presidente dei seggio Carmelo Giustra ed una raffica di indagati tra cui tanti presidenti di seggio.

Per i ricorrenti era ovvio che da questi fatti non potesse che derivarne l’illegittimità dell’atto di proclamazione degli eletti al consiglio comunale di Reggio Calabria (oggetto di autonomo ricorso depositato in data 14 gennaio 2021) e, conseguentemente, dell’atto di proclamazione degli eletti al consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria sul quale era destinata a ripercuotersi negativamente la partecipazione al voto del Sindaco e dei consiglieri comunali illegittimamente eletti.

Il ricorso si basava, quindi sul fatto che le elezioni metropolitane (di secondo grado e quindi vedevano candidati solo amministratori) ponevano le basi sul risultato delle elezioni comunali del settembre 2020 e che le elezioni del Comune di Reggio Calabria erano state oggetto di un’indagine penale sfociata, allo stato, nell’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari di Castorina e Giustra.

Tra i motivi della irricevibilità del ricorso alcuni tecnici come difetti di notifica ad alcuni consiglieri, ed ancora che alcune delle censure «sono state sollevate oltre il termine decadenziale dall’atto di proclamazione degli eletti e sono quindi considerati dai giudici manifestamente tardive dovendo escludersi che possa essere accertata in via accidentale l’illegittimità di un provvedimento amministrativo non ritualmente, né tempestivamente impugnato».

Il passaggio sui brogli

Ma soprattutto il Tar segnala che «la giurisprudenza ha, tuttavia, chiarito che il giudizio amministrativo, anche quello elettorale, è naturalmente indipendente da quello penale e l’esistenza di indagini penali in corso – pur quando, come nel caso di specie, attengano a condotte di rilevante gravità – non vale di per sé a dimostrare l’illegittimità dell’atto amministrativo impugnato dovendo, al riguardo, dimostrarsi se ed in che misura la condotta presuntivamente illecita abbia portato all’adozione di un provvedimento che sarebbe stato diverso per forma e contenuti (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 610/2016). Parte ricorrente, pertanto, premessi i fatti oggetto delle indagini penali, avrebbe dovuto dare conto, attraverso censure formulate in modo specifico e determinato ai sensi dell’art. 40, comma 1 lett. d), c.p.a., di come quegli stessi fatti e quelle stesse condotte si fossero tradotti in profili di illegittimità, a monte, delle elezioni comunali di Reggio Calabria e, a valle ed in via derivata, delle elezioni della Città Metropolitana, oggetto del presente giudizio. Pur essendo indubbia la gravità delle condotte ad oggi contestate agli indagati, non può condividersi, invero, il rilievo secondo cui la gravità dei brogli elettorali emersi in sede di indagini penali fosse tale da comportare la necessaria rinnovazione delle operazioni elettorali comunali».

La soddisfazione della maggioranza comunale

«Prendiamo atto con soddisfazione di quanto disposto dal Tar della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, che ha respinto il ricorso sulle elezioni amministrative reggine». È quanto affermano in una nota i capigruppo di maggioranza a Palazzo San Giorgio.

«I due dispositivi scrivono nero su bianco la parola fine sulla lunga ed estenuante sequela di polemiche strumentali cui abbiamo assistito, in silenzio e con grande rispetto delle istituzioni giudiziarie, negli ultimi mesi. Il tar dichiara l’inammissibilità del ricorso, ed entra nel merito della questione, precisando l’autonomia del processo amministrativo da quello penale, circoscrivendo le presunte irregolarità ad un numero di casi non rilevante ai fini del risultato elettorale complessivo che ha visto partecipare quasi 100mila elettori che hanno certificato la vittoria della coalizione oggi alla guida di Palazzo San Giorgio».

«Adesso – conclude la nota – chiusa questa pagina triste della dialettica politica cittadina, crediamo sia il tempo di tornare a parlare di questioni che riguardano la città e la vita quotidiana dei cittadini, e non più solo pochi soggetti strumentalmente interessati».

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