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PAOLA (COSENZA) – Dopo la sospensione cautelare dell’ordinanza del Presidente della Regione n. 87 del 14 novembre 2020, nella parte in cui è stata ordinata, dal 16 al 28 novembre, la sospensione in presenza di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, oggi il Tar dà torto alla Regione anche nel merito. I ricorrenti, com’è noto, sono genitori di allievi iscritti alle scuole elementari calabresi, patrocinati dall’avvocato Paolo Perrone del foro di Paola, che su tali questioni ha avuto ragione anche in altri giudizi amministrativi (Paola e Rende).

La sentenza – spiega il Tar – “non si esaurisce nel solo annullamento dell’atto riscontrato illegittimo, ma contiene anche la regola alla quale l’Amministrazione deve attenersi nel futuro”. Precisa, poi, che “condizioni per l’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente”, quindi “non è legittimo adottare” tali atti “per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della [salute]”.

Ricorda, poi, ancora, che “estremamente puntuale risulta la regolamentazione da parte dell’Autorità statale dello svolgimento della didattica”, facendo riferimento ai Dpcm. E puntualizza: “Il provvedimento impugnato, anche alla luce dell’assoluto difetto di produzione documentale da parte della Amministrazione resistente soffre per più profili delle illegittimità censurate”. Si riscontrano, in fatti, “le censurate violazioni delle fonti primarie vigenti per l’emergenza Covid”, di “deficit motivazionale, difetto di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti e dei fatti, perplessità/contraddittorietà”.

Il provvedimento regionale, peraltro, “non dà specificamente conto di quelle precipue specifiche situazioni sopravvenute rispetto al Dpcm del 3.11.2020 di aggravamento del rischio sanitario nel territorio regionale che da un lato legittimano l’intervento in termini più restrittivi del quadro statale e che dall’altro ne condizionano l’esercizio”.

L’Autorità Regionale calabrese ammette, peraltro, che, alla data di adozione dell’ordinanza, il valore di incidenza e numero di casi Covid-19 è “il più basso” tra tutte le Regioni. La valutazione, tra l’altro, “non tiene in nessun conto delle minuziose (e costose) misure adottate dalla Scuola proprio per prevenire e contenere il contagio”. Che la situazione calabrese non fosse poi dalla Regione ritenuta preoccupante è, peraltro, evidenziato dalla circostanza dell’aver la Regione impugnato l’ordinanza del Ministero che la qualificava zona rossa”. La motivazione dell’ordinanza impugnata è, infine, “carente nell’analisi delle difformità dei diversi territori” e vi è un “difetto di proporzionalità e di violazione dell’art. 34 Cost.”. Ecco perché il Tar ha accolto il ricorso dei genitori.

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Fabio Grandinetti

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