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Il ministro della Salute Roberto Speranza

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ROMA – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza, in vigore da oggi, con cui si rinnovano le misure relative alle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta. La nuova ordinanza è valida fino al 3 dicembre 2020, “ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020”.

I provvedimenti riservati alle cosiddette zone ROSSE

Oltre ai divieti nazionali validi per tutto il territorio «è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute».

Inoltre, «sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie».

Restano «sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze».

Sospese anche «tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 9, lettere f) e g) (ossia centri natatori, centri benessere, centri termali, e sport), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva»;

Restano aperte (salvo restrizioni ulteriori decise dalle singole regioni) le scuole dell’infanzia, le scuole primaria, i servizi educativi per l’infanzia e il primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, mentre tutto il resto si svolge «esclusivamente con modalità a distanza».

 Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 ossia restano aperte lavanderie e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.


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