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IN merito all’articolo dal titolo “Campus, tutto fermo. Nuova gara, ma l’Ati esclusa chiede 600.000 di danni”, a firma del giornalista Leo Amato, apparso on-line in data 15.12.2011, in nome e per conto della Edil Vulture, con riserva di valutare l’opportunità di proporre querela per le falsità ivi riportate nonché risarcimento di tutti i danni derivanti dalla lesione dell’immagine e l’onore della mia assistita, sono a chiedervi di pubblicare la presente rettifica, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di stampa, anche al fine del ripristino, quantomeno, della realtà processuale. In primo luogo vi chiediamo un’espressa rettifica, nelle forme e modalità ritenute opportune, in merito all’affermazione falsa e tendenziosa secondo la quale la Edil Vulture è spalleggiata dal Comune di Melfi. Inoltre vi chiediamo di pubblicare integralmente quanto segue: la Edil Vulture in Ati con altre imprese ha partecipato alla prima gara bandita dal Comune di Melfi per la realizzazione del Campus classificandosi al primo posto della relativa graduatoria. L’Ati Protecnoimpianti presentò ricorso al Tar Basilicata. Il giudizio si concluse con l’accoglimento del ricorso con la conseguente esclusione della Edil Vulture. La mia assistita, esercitando un diritto processuale ed oserei dire costituzionalmente garantito, ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado; circostanza che non è assolutamente abnorme atteso che oltre l’80% dei provvedimenti di primo grado viene appellato. Nel suo articolo si legge che i giudici di Palazzo Spada avrebbero respinto il ricorso (della Edil Vulture) suggerendo all’amministrazione di affidare quei lavori alle ditte “di fuori” per evitare conseguenze peggiori. Tale affermazione è falsa. I giudici non suggeriscono nulla ma risolvono le controversie scrivendo sentenze ed è quello che ha fatto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3074/2011 laddove ha espressamente statuito che malgrado la fondatezza del primo motivo di gravame (proposto dal Edil Vulture), l’impugnato provvedimento di aggiudicazione risulta ugualmente illegittimo alla stregua del secondo vizio riscontrato dai primi giudici. In altri termini il giudice d’appello ha riformato una dei capi della sentenza del TAR Basilicata che è stata, pertanto, confermata solo in parte. La Edil Vulture, pur essendosi aggiudicata la gara, è stata esclusa, sulla scorta del ricorso presentato dall’ATI Protecnoimpianti, solo perché, come si legge ancora testualmente nella sentenza del Consiglio di Stato, le certificazioni di qualità possedute da Edil Vulture s.r.l. e da ISAP s.r.l. non sono specificamente inerenti ai lavori oggetto da realizzare, riguardando costruzioni di reti idriche e fognarie, strade e relative opere complementari, così che non sussistevano i presupposti per il dimezzamento della cauzione provvisoria, il che integrando la fattispecie della prestazione di una cauzione inferiore a quella prevista, determina l’inammissibilità dell’offerta, anche in assenza di un’espressa comminatoria del bando, costituendo la cauzione parte integrante dell’offerto e non elemento a corredo della stessa. Questo il motivo di esclusione! E’ evidente la falsità e tendenziosità dell’affermazione contenuta nell’articolo apparso il 15.12.2011… per farla breve, Protecnoimpianti s.r.l. e dell’Acqua Costruzioni S.r.l. non sarebbero state messe in condizioni di partecipare alla gara alla pari con la concorrenza. Nella sentenza, che conclude il giudizio, non v’è alcun riferimento del genere. Chiunque si documentasse leggendo gli atti processuali o quantomeno la sentenza si renderebbe conto che l’esclusione della Edil Vulture è stata disposta per una violazione minima di una prescrizione di gara che, tra l’altro, non era prevista a pena d’esclusione. Per inciso i recenti, ma purtroppo sopravvenuti interventi legislativi, hanno precluso oggi alle Stazioni Appaltanti di escludere dalla gara le ditte partecipanti per simili motivazioni potendosi ben integrare le polizze eventuali ritenute insufficienti. Comunque sia la Edil Vulture è stata in definitiva esclusa dalla prima gara. Il contratto avrebbe dovuto essere stipulato con la Protecnoimpianti. Purtuttavia, in sede di verifica dei requisiti, la Stazione Appaltante ha potuto verificare, sulla scorta di un atto di diffida ritualmente notificato della Edil Vulture, che anche la seconda classificata aveva violato alcune prescrizioni di gara in quanto non aveva dichiarato una precedente segnalazione all’Autorità di Vigilanza dei lavori Pubblici conseguente ad una risoluzione contrattuale subita da parte del Comune di Potenza per un presunto inadempimento di obblighi contrattualmente assunti; inoltre la stessa non aveva indicato nella lista delle categorie, come espressamente prescritto nel disciplinare di gara, le migliorie proposte. Da ciò discendeva (e discende) l’impossibilità per la Stazione Appaltante di stipulare con l’Ati Protecnoimpianti in quanto l’offerta diventava indeterminata per l’amministrazione ed inoltre la dichiarazione resa non era stata veritiera. Di qui l’esclusione dell’ATI Protecnoimpianti dalla prima gara (per inciso l’articolo pubblicato il 15.12.2011 erroneamente fa riferimento ad una presunta esclusione dalla nuova gara nella quale, invero, le buste non sono state ancora aperte). Non essendoci altre partecipanti alla gara il Comune di Melfi non ha potuto far altro che bandire una nuova gara. A questo punto la vicenda si tinge di giallo. Con un nuovo ricorso la Protecnoimpianti impugna l’atto di esclusione ma dichiara espressamente di non voler eseguire i lavori e di agire solo per il risarcimento dei danni asseritamene subiti. Il Comune non si difende in giudizio. A ben vedere si scopre, però, che il ricorso proposto dalla Protecnoimpianti è palesemente tardivo; sicchè l’atto di esecuzione è divenuto definitivamente inoppugnabile. Anche la minacciata azione di danni è, pertanto, priva di un reale fondamento atteso che alla Protecnoimpianti è precluso il risarcimento dei danni subiti proprio in ragione della mancata impugnazione del provvedimento di esclusione nei termini (ma questo lo stabiliranno i giudici con la sentenza). In sede di trattazione della misura cautelare, alla quale il Comune non ha partecipato e, quindi, non sono state rappresentate le ragioni dell’Amministrazione, il TAR Basilicata con ordinanza n. 243/2011, nel fissare l’udienza di trattazione finale del ricorso al 24 aprile 2012, ha accolto la richiesta di sospensione che la Protecnoimpianti ha motivato solo in ragione del danno grave ed irreparabile derivante dalla segnalazione all’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici. Tale ordinanza, pertanto, non sospende a nuova gara che non è stata, tra l’altro, impugnata né dalla Protecnoimpianti né da altre ditte. Il Comune di Melfi, invece, in maniera del tutto sorprendente, in dichiarata esecuzione dell’ordinanza n. 243/2011, ha sospeso la nuova gara, mettendo anche a rischio i finanziamenti e la realizzazione dell’importante infrastruttura!!! C’è da chiedersi perché? Perché non si è difeso il Comune e perché oggi sospende la nuova gara che ben avrebbe potuto oggi essere già conclusa con la nuova aggiudicazione? Ma questo dovrebbe essere il lavoro del giornalista e perciò a ciascuno il suo. A pensar male si fa peccato diceva il divin Giulio… pare che il Comune si accinga a stipulare il contratto con la Protecnoimpianti in virtù della prima gara!!! Per questi motivi la Edil Vultue, con altre ditte interessate a partecipare alla gara, ha presentato al TAR Basilicata in intervento ad oppenendum ed un incidente di esecuzione chiedendo proprio al giudice di indicare le modalità di esecuzione dell’ordinanza n. 243/2011 ed in particolare se tra queste rientri la sospensione della nuova gara indetta con determina n. 373 del 19.10.2011. Il prossimo 11 gennaio 2012 è attesa la pronuncia del TAR sulla richiesta della Edil Vulture che si ritiene chiarirà i termini della questione in contraddittorio tra le parti ed alla luce del sole come opportuno in uno Stato di diritto.
Ignazio Lagrotta
Prof. Avv.
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