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CATANZARO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, ha emesso una nuova ordinanza con la quale ha dichiarato “zona rossa” la frazione di Messignadi del Comune di Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria, dopo che è stata riscontrata la positività di 13 persone al coronavirus.
Il provvedimento, che scatta dalle ore 00,01 del 30 agosto, dispone il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento; il divieto di accesso, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell’assistenza e nelle attività riguardanti l’emergenza, per le forze dell’Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del Covid-19 o in altri servizi d’istituto, dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività. Sono consentiti unicamente gli spostamenti ritenuti essenziali. Sono sospese tutte le attività commerciali e produttive, ad eccezione di quelle ritenute “essenziali”, se presenti nell’area individuata, secondo quanto già previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di lockdown.
Gli esercenti le attività consentite sul territorio interessato, ai sensi della presente Ordinanza, e quelle strettamente strumentali alle stesse, che debbano spostarsi dal territorio individuato come zona rossa, in entrata e in uscita, dovranno dimostrare alle Autorità Competenti che detto spostamento è strettamente indispensabile e non differibile. Tutte le attività consentite e indifferibili, devono sempre essere svolte con l’utilizzo delle precauzioni di distanziamento previste, le misure igieniche indicate e con l’utilizzo dei dispositivi di protezione. E’ disposto il potenziamento dell’attività di individuazione di eventuali altri soggetti positivi e, al contempo, di valutare la reale incidenza della patologia nell’ambito dell’area di attuale diffusione del contagio,ferma restando l’opportunità di adottare ulteriori prescrizioni. E’ ribadita la necessità per tutte le persone presenti sul territorio interessato di mantenere comportamenti rispettosi dell’igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell’uso di protezioni delle vie aeree, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
Sono esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico e agli esiti del contacttracing, le misure indicate potranno essere rimodulate. Resta fermo il divieto di spostamento alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento domiciliare per provvedimento dell’Autorità Sanitaria, in quanto risultate positive al Covid, ovvero alla quarantena domiciliare precauzionale. Il divieto vige anche per i soggetti con infezione respiratoria in atto e con febbre (temperatura maggioredi 37,5° C), i quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo contatto con il proprio medico curante. Le violazioni delle disposizioni dell’ordinanza saranno punite con sanzioni amministrative.
(ITALPRESS).
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