L'aula del consiglio regionale della Calabria
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CATANZARO – Carlo Guccione, Luigi Tassone e Graziano Di Natale restano in Consiglio regionale. Sono stati i giudici del Tar della Calabria con tre rispettivi dispositivi a rigettare i ricorsi che erano stati presentati da Maria Saladino, Francesco Mammoliti e Francesco Mundo per chiedere l’annullamento dei verbali di proclamazione delle scorse elezioni regionali. Il Tar, però, come già aveva fatto nelle settimane passate con i primi ricorsi elettorali, ha rigettato le richieste dei ricorrenti.
Saladino contro Guccione
Era stata Marina Saladino, candidata alle regionali con la lista del Pd a ricorrere contro l’attuale consigliere regionale Guccione (difeso dagli avvocati Oreste ed Enrico Morcavallo) chiedendo l’annullamento del verbale delle operazioni dell’ufficio centrale della circoscrizione Cosenza Nord proprio nella parte in cui Guccione veniva proclamato consigliere. I giudici, però, analizzati gli atti e la documentazione presentata, hanno sottolineato come dalla lettura delle norme possa essere esclusa “la fondatezza della ricostruzione della Saladino, che ha ottenuto un numero di voti ben inferiore di quelli ottenuti dal controinteressato”. Ma non è finita qui. Il Tar chiarisce come “l’attribuzione del seggio della lista circoscrizionale non collegata alla lista regionale vincente, assegnato al Pd secondo il sistema maggioritario, è quella contesa tra ricorrente e controinteressato, candidati rispettivamente al primo e quinto posto di tale lista nella circoscrizione Nord”. Per questo il ricorso è stato rigettato.
Mammoliti contro Tassone
Raffaele Mammoliti, invece, aveva chiesto al Tar di annullare l’elezione di Libero Notarangelo e Luigi Tassone lamentando alcune anomalie e irregolarità nell’assegnazione delle preferenze nei vari seggi dei comuni del Catanzarese e del Crotonese sostenendo di aver ricevuto più voti rispetto ad alcuni candidati eletti. I giudici, però, esaminati gli atti hanno spiegato come “a fronte delle risultanze dei verbali, non è sufficiente, per contestarne la veridicità, la produzione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Infatti, venendo in contestazione non le valutazioni operate dal seggio elettorale, bensì la corrispondenza a realtà della rappresentazione dei fatti contenuta nel verbale, sarebbe stata necessaria la proposizione di querela di falso”.
Mundo contro Di Natale
La terza decisione del Tar, invece, riguarda il ricorso presentato da Francesco Mundo contro Graziano Di Natale, Marcello Anastasi, Jole Santelli, Domenico Giannetta, Giuseppe Neri, Filippo Callipo, Pietro Raso, Carlo Guccione e la Regione Calabria (LEGGI). Mundo chiedeva, nello specifico, l’annullamento dell’elezione di Graziano Di Natale e dei verbali della circoscrizione Nord di Cosenza. I giudici, però, hanno esaminato il merito delle censure del ricorso che, in quanto infondate, portano al rigetto del ricorso e si sono soffermati “sulla genericità delle dichiarazioni le quali riportano tutte le evenienze di possibili illegittimità per il voto disgiunto”.
«Sono felice per la decisione del Tar Calabria che ha respinto il ricorso avverso la mia elezione a consigliere regionale – dichiara Di Natale – e voglio ringraziare i miei avvocati Oreste Morcavallo e Francesco Grossi per l’alta professionalità dimostrata e per aver impostato una difesa che ha fatto venire alla luce l’inammissibilità di un ricorso basato su presupposti giuridicamente errati e su dichiarazioni testimoniali mendaci e completamente inattendibili».
«Chi cercava la verità – prosegue Di Natale – l’ha finalmente trovata ma questo non mi basta perché ho proposto denuncia penale di falso nei confronti di chi strumentalmente si è prestato impudentemente, sfacciatamente e spudoratamente, per promuovere un’azione giudiziaria fondata su menzogne».
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