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Domenica 15 maggio, dalle 8 alle 22 e lunedì 16 maggio, dalle 7 alle 15, si svolgeranno le elezioni del presidente e del consiglio provinciale di 9 province (Vercelli, Mantova, Pavia, Treviso, Ravenna, Lucca, Macerata, Campobasso e Reggio Calabria); le elezioni del sindaco e del consiglio comunale di 1177 comuni (di cui 23 capoluoghi: Novara, Torino, Milano, Varese, Rovigo, Savona, Bologna, Ravenna, Rimini, Arezzo, Grosseto, Siena, Fermo, Latina, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Barletta, Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria); le elezioni dei consigli circoscrizionali.
Le operazioni di scrutinio, informa il Viminale, inizieranno lunedì 16 maggio subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero dei votanti. Per l’eventuale ballottaggio si voterà domenica 29 maggio, sempre dalle 8 alle 22 e lunedì 30 maggio, dalle 7 alle 15, mentre le operazioni di scrutinio avranno inizio nella stessa giornata di lunedì. Le elezioni in 9 province interesseranno un corpo elettorale di 3.320.146 unità, di cui 1.601.908 maschi e 1.718.238 femmine. Le sezioni elettorali complessive saranno 4.162. Le elezioni in 1.177 comuni interesseranno 10.145.486 elettori, di cui 4.871.303 maschi e 5.274.183 femmine. Le sezioni elettorali complessive saranno 12.415. Considerando una volta sola gli enti interessati contemporaneamente a più tipi di consultazioni, il numero complessivo di elettori sarà di 12.794.652, di cui 6.149.956 maschi e 6.644.696 femmine, e il numero complessivo di sezioni di sezioni sarà di 15.708. Sempre il 15 e 16 maggio si voterà anche: in Valle d’Aosta per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale di 1 comune (Ayas, solo domenica); in Friuli Venezia Giulia per le elezioni provinciali di 2 province (Gorizia e Trieste) nonchè per le elezioni comunali in 40 comuni, di cui 2 capoluogo di provincia (Pordenone e Trieste); in Sardegna per le elezioni comunali in 97 comuni, di cui 5 capoluoghi (Cagliari, Carbonia, Iglesias, Olbia e Villacidro).
COME SI VOTA:
L’elettore può votare: per uno dei candidati al consiglio provinciale, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale, sia al candidato alla carica di presidente della provincia collegato; per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato, sia al candidato alla carica di presidente della provincia; per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia. Per le elezioni provinciali non è ammesso il voto disgiunto, cioè per un presidente della provincia di un gruppo o di un gruppo di liste e per un candidato al consiglio provinciale di un altro gruppo. Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato presidente prescelto.
COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI
La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti in un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. L’elettore può votare: per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito anche al candidato sindaco collegato; per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco; per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste collegate, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista collegata; per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una lista non collegata, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata (voto disgiunto). L’elettore può anche manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale scrivendo, sull’apposita riga stampata sulla destra di ogni contrassegno di lista, il nominativo del candidato preferito appartenente alla lista prescelta. Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato sindaco prescelto.
COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI
Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco. L’elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica i sindaco, segnando il relativo contrassegno. L’elettore può anche esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone solo il cognome o, in caso di omonimia, cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita, nella apposita riga stampata sotto il contrassegno.
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