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Il Governo, su proposta del ministro Raffaele Fitto, ha censurato l’art 15 della legge regionale 34/2010, approvata nel collegato al bilancio, «che conferma la validità, preservandone gli effetti giuridici, degli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni all’amministrazione». Secondo l’esecutivo, la norma si pone «in contrasto sia con l’articolo 40 del decreto legislativo 150/2009, che ha fissato precisi limiti al conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, sia con l’articolo 117 della Costituzione in quanto pone una deroga all’applicazione di una norma statale in una materia, quale l’ordinamento civile, di esclusiva competenza statale». Per il Consiglio dei Ministri, è scritto in una nota, sono “censurati anche i commi 1 e 5 dell’articolo 16, in materia di stabilizzazione del personale appartenente ai lavoratori socialmente utili, e la disposizione contenuta nell’articolo 18 che prevede un corso-concorso riservato ai dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla qualifica dirigenziale, per la copertura dei posti vacanti nei ruoli della Regione, contrastando con i principi di eguaglianza fra i cittadini e del pubblico concorso di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione». «Tra l’altro – prosegue la nota – su questa stessa ultima materia, pende già un ricorso davanti alla Corte Costituzionale relativo alla legge regionale 8/2010. Sono stati inoltre formulati rilievi con riferimento all’art. 29 nella parte in cui introduce degli ingiustificati privilegi per gli enti pubblici, gli enti locali e i Consorzi di Sviluppo Industriale che intendano proporre iniziative energetiche rinnovabili non rispettando la normativa nazionale di principio e con riferimento all’art. 49 che prevede che la Regione attribuisca la ‘missione di servizio di interesse economico generalè ai servizi aeroportuali connessi al trasporto aereo di passeggeri e merci svolti da società partecipate dalla stessa, consentendo la deroga in parte alle regole della concorrenza». Il Governo ha impugnato anche altri articoli della stessa legge. L’art. 11 «è censurabile nella parte in cui prevede la costituzione di una società in house allo scopo di valorizzare e provvedere alla gestione unitaria ed integrata del patrimonio archeologico calabrese e ciò si pone in contrasto con la competenza esclusiva dello Stato prevista dall’art. 117 della Costituzione e l’art. 14 relativamente all’Afor». È stato infine censurato l’art. 50 «che introduce una modifica in materia di specie cacciabili e di periodi di attività venatoria entrando in conflitto con la normativa statale contenuta nella legge 157/1992. È stato tuttavia, d’intesa con la Regione Calabria, individuato un percorso che porterà alla modifica della parte impugnata della legge e, all’esito, alla conseguente rinuncia all’odierna impugnativa».

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