Il tribunale di Matera sede della Procura
3 minuti per la letturaLa Procura di Matera ha illegittimamente escluso dalla gara biennale da 685mila euro per il piantonamento fisso del Tribunale di Matera la ditta che aveva presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.
È quanto afferma il Tar Basilicata (presidente Fabio Donadono, consigliere estensore Pasquale Mastrantuono e Benedetto Nappi referendario) nella sentenza con cui nei giorni scorsi ha accolto il ricorso della Cosmopol Basilicata srl annullando la determinazione del 22 luglio 2019 a firma del procuratore capo della città dei Sassi, Pietro Argentino.
I magistrati amministrativi hanno anche condannato il ministero della Giustizia e l’istituto di vigilanza Metronotte di Ginosa, aggiudicatario dell’appalto revocato, al pagamento del contributo unificato versato da Cosmopol con la proposizione del ricorso.
La vicenda ruota attorno alle verifiche effettuate dalla procura materana sulla proposta di aggiudicazione formulata, ad aprile, dalla commissione di gara composta dai pm Lorenzo Nicastro e Rosanna De Fraia, e dalla cancelliera della stessa procura, Angela Trisolini, a favore della Cosmopol Basilicata, nata nel 2016 dall’acquisizione del complesso aziendale ex Ronda e dei suoi 274 dipendenti da parte del gruppo omonimo. Un colosso del settore che oggi vanta un volume di affari di oltre 120 milione di euro, più di 2mila addetti specializzati e circa 400 veicoli, tra furgoni blindati, autopattuglie e motoveicoli.
Durante i controlli, infatti, era emerso che l’avellinese Carlo Matarazzo, «socio di maggioranza – cessato dal 9 ottobre 2018 – della Cosmopol spa, che possiede integralmente la Cosmopol Basilicata srl», nel 2016 era stato condannato in primo grado a 2 anni e 8 mesi di reclusione (con lo sconto di pena di un terzo per la scelta del rito abbreviato) per estorsione. Una brutta storia, che parla di dipendenti costretti «dietro la minaccia della mancata assunzione o del licenziamento (che sarebbe stato in alcuni casi giustificato come dimissioni volontarie (…) fatte firmare già all’atto dell’assunzione senza data e quale condizione per essere assunti)» a comprarsi la divisa «presso una ditta, ad effettuare le visite mediche presso un centro da lui indicato sostenendone il costo, ad effettuare ore straordinarie non retribuite, ad effettuare turni senza che venisse garantito il riposo giornaliero e/o settimanale».
L’esclusione della Cosmopol Basilicata srl era stata proprio una conseguenza dell’omissione di questa condanna dalle auto-dichiarazioni sull’assenza di cause di esclusione dai lavori pubblici previste dal codice degli appalti (come condanne e interdittive antimafia). Un provvedimento, peraltro, sostenuto anche dall’Avvocatura di Stato in un parere fornito al procuratore Argentino, dove si scrive che la mancata indicazione della condanna «non può essere ritenuta irrilevante» rispetto al “vincolo fiduciario che deve sussistere tra «amministrazione aggiudicatrice ed operatore economico».
Al Tar i legali della società hanno evidenziato, tuttavia, come Matarazzo fosse solo «uno dei 4 soci» della spa che possiede il 100% del capitale di Cosmopol Basilicata, mentre il codice degli appalti: «per quanto riguarda le società di capitali, si riferisce esclusivamente al “socio unico persona fisica” ed al “socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci”, e non anche ai soci dei soci o al socio del socio di una persona giudica».
I magistrati amministrativi hanno aderito all’interpretazione letterale del testo della norma, negando la possibilità di «un’applicazione estensiva di una clausola di esclusione, soggetta al principio di tassatività».
«Illegittima», quindi, anche la segnalazione all’Autorità nazionale anti-corruzione (Anac) disposta dal procuratore Argentino sempre ai sensi del Codice degli appalti, per cui Cosmopol Basilicata rischiava l’iscrizione nella lista nera dell’Autorità e l’esclusione da appalti e subappalti fino a due anni.
Rigettato, poi, il ricorso incidentale presentato dalla Metronotte, che aveva stigmatizzato, tra l’altro, la cessione delle quote della Cosmopol spa da Matarazzo alla madre, seguita da un atto ulteriore per cui quest’ultima sarebbe diventata usufruttuaria delle quote di cui il figlio avrebbe avuto la nuda proprietà.
Il Tar ha disposto, infine, la «restituzione» a Cosmopol Basilicata «della chance di aggiudicazione dell’appalto di cui è causa». Non un subentro automatico nel servizio, quindi, dal momento che la stazione appaltante, ovvero la procura di Matera, avrà ancora la «facoltà discrezionale (…) di verificare la congruità dell’offerta economica» presentata.
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