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POTENZA – Aida Paraguaya Mallorquin Dacunte e Maria Ynes Ramona Ynsfran hanno antenati in Basilicata. I loro avi partirono da Pignola più di un secolo fa per trasferirsi in Paraguay. Nonostante gli anni e la lontananza, però, loro si sono sempre sentite cittadine italiane e ora, a sancire ufficialmente questa loro condizione è una sentenza del Tribunale di Potenza.
«Il tribunale – spiega il presidente della Commissione regionale dei lucani all’estero, Pietro Simonetti – ha accolto la richiesta presentata dal legale, Marco Pepe, e ha ordinato all’Ufficiale dello stato civile del Comune competente di provvedere alla relativa annotazione nei Registri di stato civile. Il Tribunale ha rilevato che in particolare, Marta Ynes Ramona Ynsfran, nata ad Assuncion, è figlia legittima di Oscar Facundo Ynsfran Doldan, cittadino paraguaiano, e di Aida Paraguaya Mallorquin Dacunte, che Aida Paraguaya Mollorquin Dacunte, nata ad Assuncion, è figlia legittima di Cesar Mallorquin Volpe, cittadino paraguaiano, e di Rosa Dacunte Lettieri, che Rosa Dacunte Lettieri, nata ad Assuncion, era figlia legittima di Roque Dacunte e di Conception Lettieri Giudichi, entrambi cittadini italiani per nascita, che gli ascendenti di Aida Paraguaya Mallorquin Dacunte e Marta Ynes Ramona Ynsfran non hanno mai rinunciato né perduto per motivi di incompatibilità la cittadinanza italiana».
Le parti, di conseguenza, hanno chiesto che venisse riconosciuto loro lo status di cittadine italiane e che venisse ordinato all’ufficiale di stato civile del Comune di Pignola di procedere alle relative trascrizioni nei registri dello stato civile». La storia – come spiega il presidente della Commissione, Simonetti, inizia diversi anni fa: dopo la richiesta delle due donne, il 5 giugno 2002 il ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, rigettando la domanda sul presupposto che «la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo 10 terzo comma della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con il cittadino straniero che le avesse comunicato il suo “status civitatis”, effettuata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 87 del 1975, e la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, effettuata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 30 del 1983, non possono retroagire oltre la data di entrata in vigore della Costituzione (1 gennaio 1948)».
«Si tratta di un’importante pronuncia – conclude Simonetti – che si muove anche sul piano della parità dei diritti uomo-donna e che riguarda migliaia di cittadine che vivono soprattutto in America latina, che avranno ora la possibilità di richiedere lo stesso trattamento. Tale tema riguarda anche l’attuale dibattito in corso in Italia sul rilascio della cittadinanza italiana per i migranti, ovviamente solo dal punto di vista dei contenuti culturali e non di efficacia normativa, tenuto conto che importanti disegni di legge sono stati presentati in Parlamento e sono in attesa di discussione. Le Associazioni lucane all’estero provvederanno ad informare le aventi diritto delle modalità della richiesta di riconoscimento della cittadinanza. Tocca ora al Comune di Pignola di provvedere alla definizione dei procedimenti amministrativi di riconoscimento».

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