21 minuti per la lettura
Il Signor Tizio, integerrimo contribuente, è arrabbiato e tormentato. Ha dei dubbi sulla corretta applicazione dell’Imu. Nervosamente si reca dal Fisco.
Tizio: Egoista ed ingordo!
Fisco: Perché dici questo?
Tizio: Hai introdotto una nuova imposta!
Fisco: Ti riferisci all’Imu?
Tizio: Esattamente! Un vero e proprio rompicapo!
Fisco: La colpa non è mia!
Tizio: Ma in questo momento di crisi come ti è venuto in mente di tartassare ulteriormente i cittadini?
Fisco: L’Imu doveva debuttare nel 2014 ma il Governo ha deciso di anticipare i tempi.
Tizio: Ho molte perplessità su questa nuova imposta! Mi vuoi chiarire alcuni dubbi?
Fisco: Cosa ti interessa sapere?
Tizio: Considerato che il primo appuntamento è sempre più vicino gradirei, prima di addentrarci nei particolari, un ripasso generale delle regole da applicare anche alla luce delle tante novità degli ultimi giorni.
Fisco: Ed allora, procediamo con ordine! L’Imu, l’imposta municipale unica, è stata introdotta quest’anno con la riforma sul federalismo fiscale in sostituzione dell’Ici. La scadenza del pagamento dell’acconto è fissata per il 18 giugno da calcolare con le aliquote base dello 0,4% e dello 0,76%, rispettivamente abitazione principale ed altri fabbricati.
Tizio: Ma le aliquote saranno suscettibili di variazione?
Fisco: Una volta verificata l’entità del gettito della prima rata, gli enti municipali potranno entro il 30 settembre rimodulare aliquote e detrazioni, mentre il Governo avrà tempo fino al 10 dicembre.
Tizio: Proprio a ridosso dalla scadenza del saldo del 17 dicembre!
Fisco: L’esecutivo si è riservato la possibilità di rimettere nuovamente mano ad aliquote e detrazioni per assicurare l’ammontare complessivo del gettito previsto per il 2012, pari a 21 miliardi di euro!
Tizio: Se l’obiettivo del Governo non verrà raggiunto, c’è il rischio di un aumento delle aliquote!
Fisco: Sì, e se ciò si dovesse davvero verificare, l’Imu dicembrino sarà di importo diverso rispetto a quello di giugno e decisamente più elevato!
Tizio: Questa libertà di manovra, dettata dall’esigenza di correggere il “tiro” se gli introiti dovessero risultare insufficienti rispetto alle attese, impedisce di calcolare esattamente quanto si pagherà in occasione del saldo!
Fisco: L’Imu resta purtroppo una imposta della quale i contribuenti conosceranno il costo annuale effettivo, nella peggiore delle ipotesi, solo ad una settimana dalla data del versamento del saldo di dicembre!
Tizio: Vi sono dei limiti per gli aumenti o le riduzioni di aliquote?
Fisco: L’aliquota di base dello 0,76% può dall’ente municipale essere aumentata o ridotta dello 0,3%. Analogamente per quella “leggera” dello 0,4% applicata sull’abitazione principale e relative pertinenze c’è la possibilità di aumentare o ridurre la percentuale nella misura dello 0,2%.
Tizio: Ho un presentimento!
Fisco: Vale a dire?
Tizio: Sono sicuro che l’Imu ci farà rimpiangere l’Ici!
Fisco: Beh, il nuovo tributo, al contrario dell’Ici, colpisce anche l’abitazione principale e poi è più oneroso a causa dei coefficienti di adeguamento che innalzano le rendite catastali degli immobili nel calcolo dell’imposta. I nuovi coefficienti sono i seguenti: 160 per le unità immobiliari contraddistinte nelle categorie catastali del gruppo A, con la sola esclusione di A10, oltre a C2, C6 e C7; 140 per il gruppo B, C3, C4 e C5; 80 per A10 e D5; 60 per il gruppo D, escluso D5, e 55 per C1.
Tizio: E le riduzioni sull’abitazione principale?
Fisco: Tutti i contribuenti possono detrarre, fino a concorrenza dell’ammontare dovuto, 200 euro rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. I Comuni possono anche stabilire che la franchigia di 200 euro venga aumentata. E poi per ogni figlio che vive in famiglia con dimora e residenza di età inferiore ai 26 anni, a prescindere dall’eventuale reddito percepito, è concessa un’ulteriore detrazione di 50 euro.
Tizio: Quali modelli usare per il versamento?
Fisco: Quanto alle modalità di pagamento l’Imu si versa, a titolo di acconto, con il modello F24 e con specifici codici tributo tali da identificare le caratteristiche dell’unità immobiliare. Per il saldo è invece possibile affiancare all’F24 anche i bollettini di conto corrente postale. In alternativa a questo modello, si può utilizzare il nuovo F24 semplificato.
Tizio: Me lo vuoi descrivere?
Fisco: E’ composto da una sola pagina e contiene due distinte di pagamento: quella superiore trattenuta da chi effettua il versamento e quella inferiore acquisita da chi riceve la delega di pagamento. Per i versamenti connessi all’Imu, vanno compilate le colonne ravvedimento, immobili variati, acconto, saldo, numero immobili e detrazioni. L’Amministrazione finanziaria intende così facilitare il compito di chi deve versare e compensare le imposte dovute all’erario, alle regioni e agli enti locali, Imu compresa, con un risparmio in termini di carte e di costi di archiviazione. L’unico neo dell’F24 semplificato è dato però dall’impossibilità di effettuare versamenti diretti all’Inps o ad altri enti previdenziali ed assicurativi.
Tizio: Le deleghe di versamento F24 dove devono essere presentate?
Fisco: Presso lo sportello di un agente della riscossione, un istituto di credito o un ufficio postale. In caso di comproprietà, ad esempio marito e moglie proprietari dell’unità immobiliare, va utilizzato un modello F24 distinto per ogni coniuge. Solo i titolari di partita Iva hanno l’obbligo dell’invio telematico, direttamente o tramite un intermediario. La modalità online può essere usata da tutti i contribuenti, non solo tramite Entratel o Fisconline, ma anche con i servizi di home banking di banche e poste.
Tizio: E’ vero che è ancora possibile pagare l’imposta anche con i vecchi modelli F24, con la dicitura “Sezione Ici”, tuttora in distribuzione presso gli uffici postali e gli istituti di credito?
Fisco: Sì, sono validi fino al 31 maggio 2013! Tuttavia la novità sta nell’indicare separatamente la quota Imu destinata al Comune da quella destinata allo Stato inserendo i codici tributo dell’Imu.
Tizio: Spiegati meglio!
Fisco: Tramite i codici tributo è possibile identificare nel dettaglio i singoli versamenti e indirizzarli al giusto destinatario.
Tizio: Sono, in altri termini, dei numeri identificativi per ogni singolo tributo da inserire nella delega di versamento F24?
Fisco: Esattamente! I codici tributi dell’Imu sono: 3912 per l’abitazione principale e relative pertinenze e 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale. Entrambi hanno un solo codice perché il gettito va interamente al Comune. Per tutte le altre tipologie di immobili i codici sono due perché l’imposta per il 50% è destinata al Comune ed il restante 50% allo Stato. Pertanto il codice dei terreni è 3914 per la quota comunale e 3915 per quella erariale, 3916 aree fabbricabili per il Comune e 3917 aree fabbricabili per lo Stato, 3918 altri fabbricati con quota al Comune e 3919 altri fabbricati con quota statale.
Tizio: Si deve quindi effettuare un doppio calcolo: la quota Imu comunale e la quota Imu erariale!
Fisco: Proprio così! La novità della nuova imposta, certamente non gradita, consiste infatti nell’indicare separatamente la quota Imu destinata all’ente municipale da quella destinata allo Stato. Per i soli fabbricati diversi dell’abitazione principale e rurali ad uso strumentale, l’Imu deve essere pertanto versata per il 50% al Comune con l’accortezza di inserire nell’F24 il codice 3918 e per il restante 50% allo Stato riportando il codice 3919. Analogo trattamento per i terreni!
Tizio: Un bel fastidio!
Fisco: Sulla prima rata da pagare a giugno il calcolo è semplice poiché all’acconto si applica l’aliquota di base dello 0,76%. La difficoltà del computo invece potrebbe manifestarsi nel saldo di dicembre considerato che Comuni e Governo potranno variare l’aliquota!
Tizio: Se ciò si dovesse verificare sarà necessario ricalcolare, in base alle nuove percentuali, la quota erariale e la quota comunale ed effettuare così il relativo conguaglio!
Fisco: Dici bene!
Tizio: Un ulteriore aggravio dell’adempimento con conseguente aumento del rischio di errori!
Fisco: Beh, adesso non farti prendere dallo sconforto! Ti comunico una bella notizia: per chi commette errori nel versamento o nel calcolo dell’imposta non verranno irrogate né sanzioni né interessi!
Tizio: Davvero?
Fisco: Il ministero delle Finanze, considerate le molteplici novità e modifiche nella nuova imposta ha riconosciuto, in vista del primo appuntamento del 18 giugno, applicabile il principio previsto dallo Statuto del Contribuente relativo alla tutela dell’affidamento e della buona fede, nel caso in cui gli errori siano stati determinati da obiettive condizioni di incertezza sulla corretta applicazione della norma tributaria.
Tizio: Evviva! Per chi invece è impossibilitato a pagare l’imposta può in seguito versarla usufruendo del ravvedimento operoso?
Fisco: Certamente! Questo particolare istituto tributario consente al contribuente, entro limitati e circoscritti termini temporali, di regolarizzare la propria posizione versando l’Imu maggiorata da sanzioni ridotte.
Tizio: Quali codici dovranno essere inseriti?
Fisco: Non vi sono codici considerato che sanzioni ed interessi verranno sommati all’Imu e quindi versati congiuntamente con l’imposta.
Tizio: Gli importi da inserire nell’F24 devono essere arrotondati?
Fisco: Le somme da versare vanno sempre arrotondate, per ogni rigo, all’euro. In particolare, il pagamento deve essere arrotondato per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore.
Tizio: Se più immobili ricadono nello stesso territorio municipale l’F24 come va compilato?
Fisco: Ad ogni rigo va sommata l’Imu dovuta sugli immobili situati nello stesso Comune oltre al codice catastale dell’ente municipale, ad esempio per il Comune di Cosenza il codice è D086, per il Comune di Crotone è D122, per il Comune Tropea L452. Se il contribuente possiede una seconda casa e un negozio ubicati nello stesso Comune l’imposta viene sommata e inserita in un solo rigo oltre al codice catastale municipale e al codice tributo 3918 per la quota comunale e, in un altro rigo, il codice 3919 per quella erariale. Lo stesso modello F24 può essere inoltre utilizzato per immobili situati in Comuni diversi, usando righi diversi ed inserendo ad ognuno il codice catastale del proprio Comune. Da rilevare che anche in corrispondenza della quota statale va riportato il codice catastale dell’ente municipale.
Tizio: Dove si può consultare l’elenco dei codici catastali dei vari Comuni?
Fisco: Sono tutti pubblicati sul sito www.agenziaentrate.gov.it o nelle istruzioni allegate al modello 730.
Tizio: Io possiedo una sola abitazione e considerato che non ci ascolta nessuno, non potresti fare un’eccezione esentandomi dal pagamento?
Fisco: Ah, ah! Mettiti l’anima in pace perché scappatoie non c’è ne sono! L’unica possibilità di non versare l’imposta è data dalla rendita catastale inferiore a 300 euro in assenza di figli minori di 26 anni o, in presenza, la soglia di “esenzione” va aumentata di 75 euro.
Tizio: Pazienza! Ho sentito dire che c’è la possibilità di rateizzare il versamento dell’Imu?
Fisco: Sì, ma limitatamente all’abitazione principale!
Tizio: E come avviene la rateazione?
Fisco: I contribuenti possono scegliere se pagare l’Imu in due o in tre rate. Nel primo caso viene pagato il 50% entro il 18 giugno e il restante 50%, con eventuale conguaglio, entro il 17 dicembre. Se decidono per la rateazione, la prima e la seconda rata, corrispondenti ciascuna al 33,3% saranno sempre versate entro il 18 giugno e il 17 settembre, mentre il 17 dicembre sarà la data di scadenza per il saldo. I proprietari di altri immobili devono invece fare i conti con il tradizionale calcolo che prevede due scadenze, giugno e dicembre, per pagare rispettivamente acconto e saldo. Gli acconti vengono calcolati con le aliquote standard: 0,4% per l’abitazione principale e 0,76% per gli altri fabbricati. Le scelte comunali sulle eventuali variazioni delle aliquote verranno poi impiegate al momento del saldo.
Tizio: La rateizzazione mi sembra una valida alternativa!
Fisco: Non sono del tuo stesso avviso! La possibilità di alleggerire il peso dell’Imu sull’abitazione principale dando l’opportunità di pagarla in tre rate, si è di fatto trasformata in un ulteriore adempimento, considerato che il contribuente deve riportare nell’F24 quale rata sta versando, mentre la stessa informazione non è richiesta per le altre tipologie di immobili.
Tizio: La rateizzazione era stata fortemente voluta dall’esecutivo perché considerata passaggio fondamentale per alleviare i sacrifici delle famiglie.
Fisco: Però non ho visto nessun contribuente fare salti di gioia!
Tizio: Neanche a me è capitato!
Fisco: Ed allora, la verità è un’altra! La rateizzazione, applicabile solo all’abitazione principale ed estesa alle pertinenze, ha generato non poca confusione in migliaia di F24 compilati e rifiutati da istituti di credito ed uffici postali perché privi del necessario codice. Immediato l’intervento dell’Agenzia delle Entrate che ha comunicato a banche e poste l’obbligo di accettare anche le deleghe sprovviste dell’indicazione del numero delle rate prescelte. Appurato che si può anche lasciare la casella “rateazione/mese di riferimento” in bianco, tuttavia per una corretta compilazione della delega di versamento F24 è consigliabile inserire il codice. Per il versamento in tre rate quindi si trascrive il codice “0102” per la quota di giugno, “0202” per quella di settembre e “0101” per il saldo dicembrino. Se il versamento avviene invece in due rate, giugno e dicembre, ad entrambe va inserito il codice “0101”.
Tizio: E’ preferibile pagare in due o in tre rate?
Fisco: Ritengo che sia preferibile pagare in due rate. Il versamento rateizzato richiede ulteriori conteggi e scadenze da rispettare con evidenti complicazioni dal punto di vista degli adempimenti. Non solo, chi decide per la rateizzazione, il 17 settembre ultimo giorno utile per versare il secondo acconto, si troverà ad aver già pagato i due terzi dell’imposta complessivamente dovuta. Invece, con le due sole rate di giugno e dicembre, a quella stessa data, e fino alla metà di dicembre, considerato che il saldo andrà versato entro il 17 dicembre, ne pagherà solo la metà!
Tizio: E’ difficile calcolare l’Imu?
Fisco: Il dato di partenza è la rendita catastale indicata nell’atto notarile. Se la compravendita è anteriore al 1992, la rendita catastale presente nel rogito non è più valida e necessita quindi una visura aggiornata recandosi presso gli sportelli dell’Agenzia del Territorio o, muniti di codice fiscale, collegandosi al sito dell’Agenzia stessa. Acquisita la rendita, la si deve prima rivalutare del 5%, cioè moltiplicarla per 1,05 e poi di nuovo moltiplicare per un coefficiente fisso che varia a seconda della tipologia dell’immobile.
Tizio: I coefficienti sono quelli che mi hai precedentemente elencato!
Fisco: Esattamente!
Tizio: E poi?
Fisco: Sull’importo si applicano le aliquote ottenendo così l’Imu su base annua da rapportarla alla percentuale e ai mesi di possesso dell’immobile soggetto a tassazione. Soltanto sull’abitazione principale e relative pertinenze c’è la possibilità di usufruire delle detrazioni.
Tizio: Quali sono i requisiti affinché un appartamento possa essere definito abitazione principale?
Fisco: Ai fini Imu si considera abitazione principale l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare vivono abitualmente e risiedono anagraficamente. E’ dunque necessario che nell’immobile risieda ed abbia stabile dimora non solo il contribuente ma anche, ove esistente, il suo nucleo familiare.
Tizio: Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano però stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi ci saranno più abitazioni principali?
Fisco: Se nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale risiede e dimora soltanto uno dei coniugi poiché l’altro risiede e dimora in un diverso appartamento situato nello stesso Comune, l’agevolazione spetta solo ad uno dei due immobili. Qualora invece gli stessi immobili destinati ad abitazione principale, da parte dei componenti di un medesimo nucleo familiare, siano ubicati in Comuni diversi, ad esempio per esigenze lavorative, entrambi possono beneficiare delle agevolazioni.
Tizio: Chi abita in un casa composta da due unità immobiliari accatastate separatamente con due distinte rendite può considerarle entrambe abitazione principale? Ad esempio due appartamenti collegati mediante l’accesso di una porta interna e quindi di fatto unica abitazione?
Fisco: Non si può usufruire per entrambi gli appartamenti delle agevolazioni spettanti all’abitazione principale! Solo su di uno si applica, a discrezione del contribuente, l’aliquota ridotta e le detrazioni, l’altro viene invece considerato come seconda abitazione e quindi tassato con l’aliquota ordinaria dello 0,76%. Soltanto con l’accatastamento unitario dei due appartamenti si potrà usufruire per intero degli “sconti” previsti per l’abitazione principale.
Tizio: E in caso di separazione dei coniugi?
Fisco: Ai soli fini Imu il pagamento spetta al coniuge non proprietario della casa coniugale ma assegnatario della stessa a seguito di separazione o divorzio usufruendo di tutti i benefici applicati all’abitazione principale: detrazione di 200 euro sull’unità immobiliare, detrazione di 50 euro per ogni figlio inferiore a 26 anni ed aliquota agevolata dello 0,4%.
Tizio: Per le pertinenze all’abitazione principale, come dobbiamo regolarci?
Fisco: Le pertinenze hanno lo stesso regime agevolato che spetta all’abitazione principale. La rigida normativa tributaria considera come pertinenze all’abitazione principale soltanto un’unità immobiliare per ciascuna delle seguenti categorie catastali: C/2 magazzini e locali di deposito, C/6 autorimesse e C/7 tettoie con un limite massimo complessivo di tre pertinenze.
Tizio: Se il contribuente possiede più pertinenze appartenenti alla stessa categoria catastale, ad esempio due tettoie, come dovrà regolarsi?
Fisco: E’ lo stesso contribuente a dover individuare quali, tra le due tettoie, “congiungere” all’abitazione principale.
Tizio: La detrazione Imu per l’abitazione principale di 200 euro si può anche applicare sulle pertinenze?
Fisco: Sì, ma solo in caso di capienza! Cioè, se per azzerare l’Imu da versare, è ad esempio sufficiente la detrazione sull’abitazione principale di 130 euro, i restanti 70 euro si applicano sulle pertinenze.
Tizio: E se per le pertinenze sono invece sufficienti 20 euro, l’eccedenza di 50 euro potrà essere richiesta a rimborso dal contribuente?
Fisco: Secondo te?
Tizio: Non so, forse il Comune potrebbe sforzarsi di essere generoso e quindi…
Fisco: E quindi un bel niente! L’ente municipale non restituirà la differenza!
Tizio: Se l’acconto Imu è pari a zero bisogna presentare il modello F24?
Fisco: Se si verificano le stesse situazioni dell’esempio precedente non bisognerà presentare in banca o all’ufficio postale l’F24. Se invece si utilizza un credito d’imposta per azzerare l’Imu da versare, ad esempio il credito Irpef risultante dal modello 730, allora l’F24 anche se con saldo zero va presentato.
Tizio: Gli appartamenti concessi in uso gratuito possono essere assimilati alle abitazioni principali?
Fisco: Gli enti locali non hanno la possibilità di considerare abitazione principale l’unità immobiliare concessa in uso gratuito al proprio figlio che ci abita e vi risiede anagraficamente. Per questo immobile i genitori devono pertanto pagare l’Imu come seconda casa e con la conseguente applicazione dell’aliquota dello 0,76%. Analogo trattamento per gli appartamenti concesso in uso gratuito a parenti ed amici che ai fini Ici, in virtù alla maggiore autonomia concessa ai Comuni, spesso godevano delle agevolazioni come abitazione principale. Con l’Imu, invece, sono anch’essi sottoposti all’aliquota ordinaria. Pertanto, in base alla nuova e più restrittiva definizione di abitazione principale, in nessun modo le abitazioni concesse in comodato, cioè in uso gratuito, possono essere assimilate all’abitazione principale. E non finisce qui!
Tizio: Ancora?
Fisco: Anche le abitazioni di coloro che per motivi di lavoro hanno l’obbligo della residenza altrove o la loro residenza non coincide con la dimora abituale come gli appartenenti alle Forze dell’Ordine e militari in genere, restano esclusi dal regime agevolato dell’Imu.
Tizio: E i fabbricati rurali? Spero che questi siano almeno esentati dalla tassazione?
Fisco: I fabbricati rurali strumentali sono assoggettati all’aliquota dello 0,2% che tuttavia può anche essere ridotta dal Comune sino all’1%. Il versamento di acconto del mese di giugno è pari al 30% dell’imposta dovuta. Mentre per i fabbricati rurali abitativi e strumentali non ancora iscritti in catasto, l’Imu si versa in unica soluzione, a titolo di saldo, entro il 17 dicembre. Sono invece escluse dall’Imu le costruzioni rurali strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola situate nei Comuni classificati come montani o parzialmente montani di cui all’elenco predisposto dall’Istat.
Tizio: Mah! Vorrei sapere da dove ti viene tutta questa avidità di denaro spremendo così i contribuenti già ridotti all’osso da una crisi economica che non conosce tregua!
Fisco: Non accetto nessuna paternale! E’ il Governo che ha adottato queste dure norme restrittive!
Tizio: Sottovalutando però il pesante impatto dell’Imu sui bilanci delle famiglie che già stentano ad arrivare alla terza settimana!
Fisco: Ho più volte evidenziato questa dolorosa situazione!
Tizio: Non mi dire che hai recitato la parte dalla vittima? Proprio tu!
Fisco: Non fare lo spiritoso! Solo su un punto sono riuscito ad impormi! I Comuni possono infatti considerare adibite ad abitazione principale le unità immobiliari possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari sia quelle possedute da cittadini italiani residenti all’estero, a condizioni che gli immobili non siano stati concessi in locazione. Affinché ciò avvenga è quindi indispensabile che l’ente municipale inserisca nel proprio regolamento che disciplina l’Imu tale circostanza. Caso contrario, l’immobile è considerato come seconda casa e quindi con l’applicazione dell’aliquote di base dello 0,76% senza, peraltro, poter beneficiare delle detrazioni spettanti all’abitazione principale. D’obbligo quindi contattare il Comune dove ricadono queste tipologie di appartamenti.
Tizio: Chi vive all’estero può utilizzare l’F24 per versare l’Imu?
Fisco: Per chi vive oltre confine ed è proprietario di unità immobiliari in Italia, non può impiegare l’F24. Il versamento dell’Imu deve avvenire a mezzo bonifico. Uno indirizzato al Comune dove sono ubicati gli immobili e l’altro, per la quota di competenza statale, direttamente alla Banca d’Italia.
Tizio: Nel caso in cui il proprietario di un appartamento con residenza e domicilio nello stesso abbia, ad esempio, concesso in locazione due stanze a studenti, può considerare l’unità immobiliare come abitazione principale?
Fisco: L’appartamento, in questa particolare circostanza, anche se in parte locato, non perde la destinazione di unità immobiliare adibita ad abitazione principale pertanto può usufruire dell’aliquota agevolata e delle detrazioni spettanti.
Tizio: Una vedova usufruisce del diritto di abitazione sulla casa coniugale. L’unico figlio proprietario al 50%, residente e domiciliato nell’appartamento, nel pagare l’Imu può usufruire della detrazione per l’abitazione principale?
Fisco: Nel caso di immobile ereditato, il coniuge superstite mantiene sempre il diritto di abitazione come peraltro indicato all’articolo 540 del Codice Civile. Di conseguenza, sola la madre è soggetta al pagamento per intero dell’imposta, con l’applicazione della aliquota dello 0,4% e relative detrazioni. Per tutte le altre provenienze, non derivanti da successione, ogni contitolare deve calcolare l’imposta in base alla proprie condizioni oggettive e soggettive.
Tizio: Chi possiede fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili deve pagare l’Imu?
Fisco: Per queste tipologie di immobili l’imposta è ridotta del 50%. L’inagibilità o inabitabilità dei fabbricati deve essere accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. Il contribuente, in alternativa, può presentare un’autocertificazione.
Tizio: E per gli immobili storici?
Fisco: Anche per i fabbricati dichiarati di interesse storico ed artistico l’Imu si versa a metà. Beh, ora ti devo lasciare!
Tizio: Non abbiamo parlato dei terreni?
Fisco: Cosa vuoi sapere ancora!
Tizio: I terreni agricoli sono esentati dal versamento dell’Imu?
Fisco: Stai scherzando? Il valore dei terreni agricoli è costituito dal reddito dominicale, risultante in catasto il primo gennaio 2012, rivalutato del 25% e poi moltiplicato per 135. Il moltiplicatore si abbassa a 110 per terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola solo per la parte di valore che eccede 6.000 euro. Superata questa soglia scattano riduzioni a scaglioni. Solo i terreni agricoli situati in aree montane o di collina individuati con apposita circolare del ministero delle Finanze, n° 9 del 14/6/1993, sono totalmente esenti dall’imposta.
Tizio: E le aree fabbricabili?
Fisco: Per il calcolo dell’imposta si applica l’aliquota dello 0,76%. La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al primo gennaio 2012 determinata dalla zona territoriale, dall’indice di fabbricabilità, dalla destinazione d’uso consentita, dagli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e dai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Gli enti municipali, con apposito regolamento, possono stabilire i valori di riferimento di queste aree.
Tizio: E la dichiarazione Imu?
Fisco: Deve essere presentata entro novanta giorni dall’eventuale variazione intervenuta sul patrimonio immobiliare. Solo per le variazioni avvenute nel 2012 la dichiarazione Imu si deve presentare entro il prossimo primo ottobre, con modalità che verranno rese note da appositi decreti ministeriali. Ora devo davvero scappare! Ho un appuntamento con il presidente Monti!
Tizio: Con il premier?
Fisco: Sì, con lui!
Tizio: Ti chiedo allora la cortesia di fargli presente che gli italiani hanno bisogno di regole stabili e chiare e non di alchimie tributarie come l’Imu! Per un esatto conteggio perché lo Stato e il Comune non inviano ai contribuenti l’F24 già compilato? E poi l’Imu, al contrario dell’Irpef, non prevede alcuna modulazione proporzionale al reddito a disposizione. A parità di unità immobiliare, una vedova con una pensione minima di reversibilità pagherà la stessa cifra di un brillante professionista con un reddito, ad esempio, di centomila euro! Un’ingiustizia macroscopia che andrebbe al più presto eliminata se l’esecutivo vuole veramente aspirare ad fisco equo ed imparziale!
Fisco: Sarà mia cura e premura far presente le tue rimostranze.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA